Visti gli articoli 32 , 117, comma 2, lett. q) e 118 della Costituzione ;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, In particolare, l'articolo 32;
Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l? articolo 2, comma 2 ;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l articolo 1 , ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto larticolo 12, comma, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , il quale prevede che: « Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1 agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 »;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare lemergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dellemergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista lordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;
Vista la dichiarazione dellOrganizzazione mondiale della sanità dell11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato levolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dellepidemia da Covid-19;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, prevedere misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Sudafrica e dai Paesi confinanti o particolarmente a rischio per intensità dei transiti, nonché di attenzionare i Paesi collocati nelle aree di incidenza;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Roma, 26 novembre 2021
Il Ministro della Salute Speranza