Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 27 gennaio 2022
  Proroga della sperimentazione dei "Corridoi turistici Covid-free"  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:ordinanza:2022-01-27;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32  , 117, comma 2, lettera q)  , e 118  della Costituzione ;

Visto il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021,su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione,di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il completamento della serie di vaccinazioni primarie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76  , e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  , e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133  , recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127  , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165  , recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139  , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205  , recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221  , recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l' articolo 1, comma 1  , ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l' articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221  , il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto- legge n. 19 del 2020  , fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229  , recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021  , recante "Disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, recante "Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2021, n. 233;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 296;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Tenuto conto di quanto emerso nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento di cui all'articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021;

Ritenuta la possibilità di dare seguito a quanto richiesto dal Ministro del Turismo nella nota prot. n. 730/22 del 14 gennaio 2022, in coerenza con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Visto il documento del Consiglio dell'Unione europea del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto "Raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475", da cui emerge l'impegno ad adottare un approccio comune sulla libera circolazione all'interno dell'Unione europea fondata essenzialmente sulle attestazioni da certificato COVID digitale dell'UE senza ulteriori restrizoni quali test diagnostici per il SARS-CoV-2 supplementari;

Ravvisata l'opportunità, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e degli esiti della campagna vaccinale in corso, di rinnovare, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, la sperimentazione dei "Corridoi turistici Covid-free" come definita dall'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, procedendo ad un aggiornamento delle misure ivi previste in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale;

Ravvisata altresì, in considerazione di quanto sopra, la possibilità di estendere l'operatività della menzionata sperimentazione agli spostamenti con destinazione Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese;

Ritenuto necessario e urgente, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di spostamenti dall'estero;

Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana

la seguente


   
  Art. 1   
  1.  La sperimentazione dei "Corridoi turistici Covid-free" come definita dall'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021 è prorogata fino al 30 giugno 2022 ed è operativa, altresì, verso Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese, nel rispetto degli obblighi previsti nella predetta ordinanza e delle misure di sicurezza di cui al documento recante "Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free", che ne costituisce parte integrante.
 
  2.  Per le finalità di cui al comma 1  , dalla data del 1° febbraio 2022 i soggetti autorizzati allo spostamento verso le mete oggetto di sperimentazione dei "Corridoi turistici Covid-free", ad integrazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, devono presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, l'attestazione rilasciata dall'operatore turistico, denominata "travel pass corridoi turistici", contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.
 
  3.  Il test molecolare o antigenico previsto all'ingresso nel territorio nazionale dall'articolo 2, comma 3 ultimo periodo della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, può essere effettuato, altresì, entro le ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario fino all'esito dello stesso.
 
  4.  Nell'ambito della sperimentazione dei "Corridoi turistici Covid-free", gli operatori turistici comunicano ai competenti Uffici del Ministero della salute, almeno cinque giorni prima del loro ingresso, la lista dei passeggeri che fanno rientro sul territorio nazionale, nonché dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
 
 
  Art. 2   
  1.  A decorrere dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021 cessano di applicarsi. A decorrere dalla medesima data e fino al termine di cui al comma 2  , si applica l'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 254 del 23 ottobre 2021.
 
  2.  Ferma restando, per le sole finalità di cui al presente articolo, la durata della validità dei certificati COVID digitali dell'UE, nei termini di cui ai Regolamenti vigenti in materia, agli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri continuano ad applicarsi, fino alla data del 15 marzo 2022, le restanti misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022.
 
 
  Art. 3   
  1.  La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2022.
 
  2.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 27 gennaio 2022