Visti gli articoli 32 , 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione ;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 , recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare l'articolo 21, che ha prorogato le disposizioni sui c.d. "Covid hotel" previsti dall' articolo 1 , commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l' articolo 1, comma 1 , il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2021, n. 99;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Vista la nota-mail del 29 aprile 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla preoccupante situazione epidemiologica che si sta registrando nel contesto internazionale ed in particolare nel subcontinente Indiano;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , ulteriori misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka;
Ritenuto, altresi', necessario e urgente, in considerazione del persistente quadro epidemiologico internazionale, prorogare, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 1 , del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , le misure urgenti disposte con le citate ordinanze 2 e 16 aprile 2021, nei termini di cui alla presente ordinanza;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;
Emana
la seguente
Roma, 29 aprile 2021
Il Ministro: Speranza