IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
VISTO l' articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;
VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100 ;
VISTO in particolare l' articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992 ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO che per la gestione delle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità in rassegna non è stata istituita una apposita contabilità speciale ma sono state utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e gestite mediante le ordinarie procedure contabili;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell' articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100 , con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
VISTE le note del 25 ottobre 2012, del 24 dicembre 2012, dell'8 febbraio 2013 e del 29 marzo 2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
DI CONCERTO con iI Ministero dell'economia e delle finanze;
DISPONE
Roma, 11 aprile 2013
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: F. Gabrielli