IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003 ;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 , ora abrogato;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 , recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 ;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
Visti i commi da 669 a 671 dell' art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;
Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», con cui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 ;
Considerato che e' necessario assicurare senza soluzione di continuita' l'accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, mitigando l'impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi gia' avviati di inserimento nelle comunita' territoriali di riferimento;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Ulteriori forme di accoglienza diffusa
Rimodulazione della prosecuzione dell'accoglienza temporanea per persone gia' ospitate
Roma, 5 ottobre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio