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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 dicembre 2023, n. 1051
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, relativamente al «Sistema di accoglienza e integrazione - SAI» di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  .  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2023-12-29;1051

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , ed in particolare gli articoli 25  , 26  e 27  ;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  , recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142  , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16  , recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 ;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

Visti i commi da 669 a 671 dell' art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  , con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170  , recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali»;

Visto l' art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191  , recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023 e n. 1028 del 5 ottobre 2023, recanti «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n. 55759 del 19 dicembre 2023, con cui il predetto Dicastero ha rappresentato che 2.168 profughi ucraini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, risultano allo stato accolti nell'ambito di progetti afferenti al «Sistema di accoglienza e integrazione - SAI» di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , il cui finanziamento e' in scadenza al prossimo 31 dicembre 2023, per cui si ravvisa la necessita' di autorizzarne la prosecuzione, allo scopo di scongiurare la cessazione dell'accoglienza in atto;

Ritenuta la necessita' di assicurare la prosecuzione dell'assistenza ai 2.168 profughi ucraini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, che risultano, allo stato, accolti nell'ambito di progetti afferenti al «Sistema di accoglienza e integrazione - SAI» di imminente scadenza, senza soluzione di continuita', per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024;

Considerato che con la legge di bilancio per il 2024 lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024, con un ulteriore stanziamento di 274 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire il proseguimento delle relative attivita';

Considerato che ai relativi oneri, quantificati dal competente Ministero dell'interno in complessivi euro 8.115.559,23, si potra' far fronte nell'ambito delle somme disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all' art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018  per la gestione del contesto emergenziale di cui in premessa;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Prosecuzione dell'accoglienza nei SAI

 
  1.  Per le ragioni di cui in premessa, e' autorizzata, per tre mesi, la prosecuzione dell'assistenza, nel limite massimo di 2.168 posti, nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI, di cui all' art.1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  .
 
  2.  Agli oneri di cui al comma 1  , nel limite massimo di 8.200.000,00 euro, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all' art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018  per la gestione del contesto emergenziale di cui in premessa.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 29 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio