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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 marzo 2022, n. 876
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-03-13;876

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16  , recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all' articolo 3  , specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  e n. 873 del 6 marzo 2022  recanti "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

RAVVISATA la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;

RAVVISATA la necessità di nominare un Commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

RAVVISATA la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;

RAVVISATA la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022;

VISTA la nota del Ministero dell'interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DISPONE


   
  Articolo 1 

(Modifiche all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

 
  1.   
All' articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  le parole: "  
ai sensi dell'articolo 3, comma 1
" sono sostituite dalle seguenti: "  
ai sensi dell'articolo 2, comma 1
".
 
 
  Articolo 2 

(Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati)

 
  1.  Per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito del più generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto.
 
 
  Articolo 3 

(Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo)

 
  1.  I cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro ingresso:
   a)  sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1  , che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1  ;
   b) sulla rete autostradale nazionale;
   c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.
 
  2.  Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1  è autorizzato, all'atto del controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1  registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell'ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio è resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge.
 
  3.  Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di cui alla lettera b) del comma 1  è autorizzato a ricevere le dichiarazioni di cui al comma 2  , per i viaggiatori con autolinee a medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con mezzo proprio è sufficiente l'esibizione di un documento attestante la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall'Ucraina e non cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2  .
 
  4.  Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Articolo 4 

(Supporto tecnico)

 
  1.  Allo scopo di assicurare la più efficiente ed efficace gestione delle attività connesse con il contesto emergenziale di cui in premessa, anche con specifico riguardo alle attività correlate nell'ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell'ambito del supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.
 
 
  Articolo 5 

(Trattamento dati personali)

 
  1.  Nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE , necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.
 
  2.  La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1  , nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna.
 
  3.  Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE , adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
 
  4.  In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1  conferiscono le autorizzazioni di cui all' articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , con modalità semplificate, ed anche oralmente.
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 13 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fabrizio Curcio