VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16 , recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all' articolo 3 , specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
RAVVISATA la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
RAVVISATA la necessità di nominare un Commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
RAVVISATA la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;
RAVVISATA la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022;
VISTA la nota del Ministero dell'interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;
ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
DISPONE
(Modifiche all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
(Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati)
(Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo)
(Supporto tecnico)
(Trattamento dati personali)
Roma, 13 marzo 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fabrizio Curcio