IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ed in particolare gli articoli 25 , 26 e 27 ;
VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , recante "Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ", in particolare l'articolo 56;
VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", in particolare l'articolo 13 ter;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 , adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003 ;
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16 , recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 , specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 , recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", con particolare riferimento all'articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 , recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 ;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 31 del citato decreto legge n. 21/2022 , disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;
ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
DISPONE
(Accoglienza diffusa)
(Contributo di sostentamento)
(Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento)
(Disposizioni connesse con l'acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento)
(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
(Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria)
(Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
(Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall'Ucraina)
(Modifiche all'articolo 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
(Modifiche all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022)
(Copertura finanziaria)
(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
Roma, 29 marzo 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fabrizio Curcio