IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare gli articoli 25 , 26 e 27 ;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di' sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003 ;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 , ora abrogato;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , e, in particolare, l'art. 26;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto corno integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902, n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del 3 ottobre 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;
Considerato che le persone provenienti dall'Ucraina sono tenute, entro novanta giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
Considerato altresi' che la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e la conseguente acquisizione del codice fiscale quale dato identificativo di base costituiscono requisiti fondamentali per l'accesso alle misure assistenziali introdotte dalle autorita' nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino;
Ravvisata la necessita', anche in ragione del lasso di tempo trascorso dall'avvio delle attivita' assistenziali, di garantire la puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da parte di tutti i soggetti componenti la filiera dell'assistenza ed accoglienza;
Ravvisata altresi' la necessita' di provvedere, salvo limitate eccezioni, alla cessazione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo alle altre forme di accoglienza e sostentamento a tal fine appositamente finanziate e regolate;
Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2022, recante «Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto»;
Considerato che con la delibera di ulteriore stanziamento del 28 settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui sopra e' stato previsto un processo di progressiva riduzione e dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle risorse finanziarie destinate all'assistenza presso le strutture alberghiere e che, pertanto, la presente ordinanza e' volta favorire la piena attuazione ed accelerazione di tale percorso;
Ravvisata altresi' la necessita', al fine di contribuire alla riduzione dell'utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare le ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine assegnate;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Cessazione dell'accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina
Ulteriori forme di accoglienza diffusa
Roma, 20 ottobre 2022
Il Capo del Dipartimento Curcio