IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' art. 32 e 117, comma 3 , della Costituzione ;
Visto lo Statuto della Regione Toscana ;
Visto l' articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 , successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19 , ad eccezione dell' articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 , recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,n. 27 ;
Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio2020, n. 35 ;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto ilDPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ;
Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 , le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
Tenuto conto inoltre che negli ultimi giorni i contagi da Covid 19, per la maggioranza dei casi, sono rappresentati da soggetti stranieri di varie etnie, extra area Schengen, arrivati nel nostro territorio direttamente o indirettamente attraverso il trasporto aereo;
Tenuto conto che ai sensi del DPCM 11 giugno 2020 , come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020 , articolo 4 comma 3, i soggetti provenienti da aeree extra Schengen devono effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva;
Tenuto conto che, in base al titolo V della Costituzione , le misure di controllo e di profilassi internazionale alle dogane sono materia di competenza esclusiva dello Stato;
Ritenuto quindi necessario adottare tutte le possibili iniziative per tracciare i casi positivi eventualmente presenti in questo flusso di cittadini, attraverso i test molecolari e i test sierologici nonché attraverso l'obbligo della dichiarazione di entrata nel territorio nazionale per i cittadini extra Schengen;
Preso atto dell'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 circa l'ingresso di cittadini che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni in Bulgaria e Romania;
Tenuto conto che gli aeroporti rappresentano le sedi dove più frequentemente arrivano dai paesi di origine tali flussi di cittadini extra Schengen ma anche via gomma o con mezzi propri o con autobus con tratte dirette verso la Toscana;
Tenuto conto che le stazioni aeroportuali e le stazioni di pullman di linee dirette si possono quindi candidare per il primo contatto con il SSR di questi cittadini con la finalità di offrire test molecolari e sierologici;
Tenuto conto che, sulla base dei precedenti provvedimenti regionali adottati a tale scopo, il Dipartimento della prevenzione offre la possibilità di un isolamento presso un albergo sanitario pergarantire il minore rischio possibile di contagio;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998 ;
ORDINA
dispone:
ai sensi dell' art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
- di confermare quanto alla ordinanza 73 del 16 luglio 2020, circa l'accoglienza nelle stazioni aeroportuali;
di demandare alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti il compito di allestire, presso lestazioni di pullman dove arrivano direttamente cittadini provenienti da paesi extra Schengen, punti di accoglienza dove garantire la registrazione dei soggetti che entrano in Italia e che ai sensi dell' articolo 4, comma 3 del DPCM 11 giugno 2020 , come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020 , devono effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, e di offrire la possibilità di esecuzione di test sierologici e test molecolari;
- di garantire la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché pergli eventuali contatti stretti;
- di garantire l'offerta di una struttura recettiva alberghiera anche nel caso di difficoltà a gestire in modo sicuro il periodo di quarantena al domicilio indicato
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 29 luglio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- all'ANCI;
- ai Sindaci dei comuni della Toscana;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR.
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, in materia di tutela dei dati personali, di cui all' art.17-bis del D.L.18/2020 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile2020, n. 27 .
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale aisensi dell'articolo18 della medesima legge.
La Vicepresidente