LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 02/09/2013 con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Il Ministero dell'Interno chiede al Consiglio di Stato un parere sull'esatta interpretazione dell'art. 116 c.c. , nella parte in cui si riferisce al "nulla osta" al matrimonio.
Il Ministero solleva, infatti, il dubbio ermeneutico secondo cui tale espressione potrebbe essere intesa in senso letterale, sì da rendersi necessario una vera e propria dichiarazione di assenza di impedimenti, sia in senso logico-sistematico e teleologico, nel senso che, al di là del nomen iuris o della formale certificazione dell'assenza di impedimenti, dalla dichiarazione risulti che non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio in base al proprio ordinamento.
Il Ministero evidenzia come un'interpretazione di stampo sostanzialistico potrebbe pregiudicare la certezza delle relazioni giuridiche in questo settore, lasciando l'ufficiale di stato civile privo di parametri sicuri onde esercitare, nella varietà dei casi concreti, il proprio potere di negare la pubblicazione.
CONSIDERATO:
La Sezione ritiene che il dubbio proposto non abbia ragion d'essere.
L'art. 116 c.c. stabilisce, per quel che interessa, che "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".
La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimità di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, rilevando l'erroneità del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/95 .
Tale pronuncia sottintende una nozione sostanziale del concetto di nulla - osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione - in qualunque forma resa dell'assenza di impedimenti matrimoniali in base alla legge nazionale dello straniero. Ciò, però, non significa affatto propugnare un'esegesi non letterale della formula "nulla-osta", ma, semplicemente, riconoscere che tale atto nei diversi ordinamenti può assumere un nome ed una forma differenti.
E' del tutto logico che, quando si faccia riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, si guardi al contenuto effettivo dello stesso.
In definitiva, è necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorità estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.
P.Q.M.
esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
L'estensore: Francesco Bellomo
Il Presidente: Giuseppe Barbagallo
Il Segretario: Giovanni Mastrocola