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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA E DELLA PROTEZIONE SOCIALE DI ROMANIA  
PROTOCOLLO COOPERAZIONE 7 novembre 2012
  Programmi di cooperazione  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:protocollo.cooperazione:2012-0-11-07;nir-1

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana

Il Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione Sociale di Romania

di seguito indicate come "le Parti",

Nel tentativo di contribuire ad ampliare ed approfondire le relazioni tra i due Stati membri della UE, per rafforzare la cooperazione all'interno del Mercato unico europeo;

Nel desiderio di sostenere e di lavorare insieme per implementare la futura Strategia UE 2020 nel campo della crescita e della occupazione; Considerando che la libertà di movimento dei lavoratori è una delle libertà fondamentali in base al Trattato della CE che offre un contributo positivo al mercato del lavoro nelfambito dell'Europa;

Tenendo presente la Decisione della Commissione del 23 dicembre 2002 che attua il Regolamento del Consiglio (CEE) N. 1612/68 per quanto riguarda la disponibilità di posti di lavoro e le richieste di lavoro [notificata nel documento numero C (2002) 5236];

Richiamando la Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 22 aprile 1999 relativa a un "codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori".

Considerando la Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al Distacco dei lavoratori nel quadro della prestazione dei servizi e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafi 2 e 3, che stabilisce che gli Stati membri dovranno sviluppare una collaborazione tra le autorità pubbliche che, in conformità alla legislazione nazionale, hanno la responsabilità di monitorare i termini e le condizioni di impiego di cui all'articolo 8 e che tale cooperazione dovrà consistere, in particolare, nel dare risposte alle ragionevoli richieste provenienti da quelle autorità per avere informazioni sull'assegnazione di personale a livello transnazionale, compresi gli abusi manifesti o i possibili casi di attività illegale a livello transnazionale;

Considerando le previsioni del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 166 del 30 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, e del successivo Regolamento (CE) 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che disciplina la procedura per Fattuazione del Regolamento CE n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 284 del 30 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

In conformità con i pertinenti obblighi internazionali e nel pieno rispetto della legislazione nazionale e di quella dell'Unione Europea;

Hanno concordato di cooperare sulla base di questo Protocollo di cooperazione.

Articolo 1

Le Parti concordando di cooperare nel campo del lavoro e degli affari sociali, in particolare nei seguenti ambiti:

a. occupazione;

b. mobilità del lavoro;

c. ispezione sul lavoro;

d. sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

e. ricorso al Fondo Sociale Europeo, in particolare per i progetti comuni sull'inclusione sociale;

f. altri settori di cooperazione.

Articolo 2

Le Parti dovranno definire adeguate misure e stabilire mezzi concreti di attuazione nelle seguenti aree di cooperazione:

a) analisi dell'evoluzione e dei trend del mercato del lavoro e sviluppo di previsioni nel settore;

b) messa in atto di programmi di misure attive per stimolare l'occupazione;

c) implementazione di programmi speciali per gruppi svantaggiati e per ridurre i gap regionali;

d) mobilità della forza lavoro tra i due Paesi e all'interno dell'area economica europea;

e) cooperazione in progetti transnazionali finanziati dall'Unione europea, in particolare dal Fondo Sociale Europeo;

f) scambi di posti di lavoro e di richieste di lavoro a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero;

g) scambio di informazioni sui rispettivi mercati del lavoro, comprese le informazioni sulle condizioni di vita e sulle opportunità di acquisizione delle Competenze;

h) consolidamento della cooperazione esistente tra le reti e gli uffici che coordinano le reti EURES a livello nazionale;

i) attuazione dei regolamenti UE nel campo della sicurezza sociale per i lavoratori migranti;

j) scambio di informazioni sui casi di abuso identificati e su presunte attività illegali a livello transnazionale;

k) scambio di informazioni sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati nel quadro della prestazione dei servizi a livello transnazionale, regolamentate dalla Direttiva 96/71/CE , e garanzia di assistenza tecnica reciproca per quanto riguarda le richieste motivate di informazioni, compresi i casi identificati di abuso o di presunte attività illegali transnazionali;

l) assistenza nel controllare se, inter alia, le imprese/ aziende di destinazione dispongono di una sufficiente infrastruttura materiale e umana per sviluppare le loro attività e se svolgono una significativa attività nello Stato membro di origine;

m) assistenza nel controllare se i lavoratori inviati da un paese terzo hanno un permesso di lavoro nello Stato membro di origine dell'impresa azienda che assegna un lavoratore;

n) scambio di informazioni sul risultato delle indagini e delle misure adottate a seguito di infortuni sul lavoro verificatisi nel territorio di uno dei due Stati, che riguardano i lavoratori di una impresa proveniente dall'altro Stato;

o) assistenza nell'identificare le imprese aziende coinvolte nel processo di indagine. Inoltre, esse possono richiedere il reciproco aiuto in quei casi in cui vi sono difficoltà nell'individuare l'ubicazione della sede legale di una impresa/ azienda o nell'identificare il suo legale rappresentante;

p) sviluppo e divulgazione di materiale informativo sulle condizioni di lavoro e sui regolamenti per evitare situazioni di impiego illegali.

Articolo 3

Per implementare le attività in base a questo Protocollo saranno utilizzate le seguenti forme di cooperazione:

a) scambio di informazioni;

b) scambio di documentazione professionaie;

c) scambio di delegazioni di esperti delle Parti delle agenzie esecutive e delle istituzioni pertinenti delle Parti;

d) organizzazioni di riunioni professionali (seminari, workshop, conferenze);

e) sviluppo e diffusione di materiali informativi relativi alle condizioni di lavoro e ai regolamenti per evitare situazioni di occupazione illegale.

Articolo 4

1. Il presente Protocollo sarà attuato attraverso piani preparati congiuntamente per un periodo di tre anni.

2. Le Parti possono concordare di creare un Comitato di lavoro congiunto al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti, la realizzazione degli obiettivi, le misure ed i programmi previsti nel presente Protocollo.

3. Questo Comitato congiunto dovrà riunirsi periodicamente, a Bucarest o a Roma.

Articolo 5

1. Le spese relative alla realizzazione dei programmi concordati in questo Protocollo saranno coperte come segue:

a) viaggi internazionali, sistemazione e diaria giornaliera, a carico della Parte di provenienza;

b) spese organizzative: traduzione della documentazione e interpretariato, viaggi nazionali ed altre spese a carico della Parte di destinazione sulla base degli standard nazionali.

2. Le Parti dovranno decidere congiuntamente per quanto riguarda il pagamento delle spese derivanti da alcuni programmi, che non sono previsti dal paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti si comunicheranno il completamento delle procedure previste dalla rispettiva legislazione nazionale per la sua entrata in vigore.

Articolo 7

Il presente Protocollo avrà la validità di tre anni e sarà prorogato automaticamente per periodi di un anno, a meno che una delle Parti decida di rescinderlo. In questo caso, la rescissione dovrà essere notificata per iscritto all'altra Parte nei sei (6) mesi precedenti la sua data di scadenza.

Il presente Protocollo viene stipulato il 7 novembre 2012 a Roma, in due copie originali, in romeno, italiano e inglese, essendo tutti i testi ugualmente autorevoli. Nel caso di qualsiasi controversia di interpretazione, sarà prevalente il testo inglese.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana: Elsa Fornero

Per il Ministero del Lavoro della famiglia e della protezione sociale della Repubblica di Romania: Mariana Campeanu