Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY  
PROTOCOLLO INTESA 8 ottobre 2010
  Semplificazione degli ingressi in Italia del personale altamente qualificato  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2010-10-08;nir-1

TRA

il Ministero dell'Interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,

la Association of American College and University Programs in Italy, con sede legale in Roma - Corso Vittorio Emanuele II n. 10

SENTITO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTI

il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, in particolare l'art. 27, commi 1-ter e quater; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione" e successive modificazioni;

il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 242  "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali il D.L. 23 maggio 2008 n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

PREMESSO che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall'art. 5-bis del T.U. sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27 - co. 1 lett. a), c) e g) ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

- professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso Università, Istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

che l'Association of American College and University Programs in Italy - di seguito AACUPI - è un organismo ampiamente rappresentativo a livello nazionale dei College e delle Università nordamericani operanti in Italia;

l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

la specifica natura del rapporto di lavoro; l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, anche attraverso una adeguata semplificazione del procedimento amministrativo da perseguire a mezzo della valorizzazione del principio dell'autocertificazione.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:


   
  Art. 1 

(Oggetto del Protocollo)

 
  1.  Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
 
 
  Art. 2 

(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

 
  1.  In virtù della sottoscrizione del presente protocollo da parte di AACUPI, l'Amministrazione consente ai College e alle Università aderenti alla AACUPI di accedere al Sistema Informatico dello Sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
 
  2.  L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di operatori individuati e comunicati dai College e dalle Università aderenti ad AACUPI.
 
  3.  La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
 
  4.  Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti a presentare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
 
 
  Art. 3 

(Impegni dell'Association of American College and University Programs in Italy e degli Istituti ad essa aderenti)

 
  1.  La AACUPI e i College e le Università ad essa aderenti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano a far sottoscrivere per adesione il presente protocollo alle aderenti che siano interessate ad avvalersi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4  . Con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo - che avverrà mediante modulistica che fa parte integrante dello stesso - il College o l'Università aderente interessata si obbliga a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria per ogni lavoratore di cui si chiede l'ingresso ai fini della prestazione di lavoro qualificato, nonché autocertifica la sua capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi al distacco in Italia per motivi di lavoro del personale richiesto.
 
 
  Art. 4 

(Durata)

 
  1.  Il presente Protocollo che entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, ha durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
 
  2.  l College e le Univeristà che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione, in applicazione del presente protocollo, possono pertanto avvalersi della facoltà prevista dall' art. 2, comma 4  , per tutta la durata del presente Protocollo, salva la inibizione o la revoca prevista all' art. 6  , ultimo comma, del presente protocollo.
 
 
  Art. 5 

(Integrazioni e Modifiche)

 
  1.  Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art.6 

(Tutela dei dati personali)

 
  1.  Il College o l'Università aderente all'AACUPl, con la sottoscrizione per adesione del presente protocollo, si impegna affinché gli operatori, individuati come indicato all' art. 2 - co. 2  - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196  .
 
  2.  Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
  3.  Il College o l'Università aderente all'AACUPI, con la sottoscrizione per adesione del presente protocollo, si obbliga ad effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D. Lgs.vo n. 196/2003  e si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e , più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la sua decadenza dall'atto di adesione al Protocollo e l'inibizione o la revoca dell'utilizzo delle credenziali di autenticazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.
 
 
  Art. 7 

(Comunicazioni)

 
  1.  Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi: Ministero dell' Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell' immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - Roma; Association of American College and University Programs in Italy - Corso Vittorio Emanuele II, 110 - 00186 - Roma.
 
 

Roma, 8 ottobre 2010

Per il Ministero dell'lnterno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo: Pref. Angelo Malandrino

Per l'Association of American College and University Programs in Italy - il Presidente: Prof.a Portia A. Prebys



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Dichiarazione di adesione al protocollo di intesa dell'8 ottobre 2010 tra Ministero dell'Interno e Association of America College and University:

dichiarazioneadesioneinternoassoc.pdf

Modulo CD: comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 comma 1-ter del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e art. 40 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni per il distacco di dirigenti o personale altamente specializzato di cui all'art. 27, comma 1 lette.a):

moduloCD.pdf

Modulo CF: comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 comma 1-ter del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e art. 40 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni per l'assunzione di professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico ai sensi ell'art. 27 comma 1 lett. c):

moduloCF.pdf

Modulo CL: comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 comma 1-ter del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e art. 40 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni per il distacco di lavoratori per l'adempimento di funzioni o compiti specifici ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. g):

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