Regione Toscana
norma

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)  
PROTOCOLLO INTESA 14 dicembre 2012
  Favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri attraverso lo sport.  
 


 
  urn:nir:associazione.nazionale.comuni.italiani:protocollo.intesa:2012-12-14;nir-1

 

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata ANCI, con sede in via dei Prefetti, 46 a Roma C.F. 80118510587, rappresentata nel presente Protocollo dal Presidente Graziano Delrio, domiciliato per la sua carica presso la sede nazionale ANCI in via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma

e

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede in Largo Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, C.F. 01405 170588 rappresentato nel presente Protocollo dal Presidente Giovanni Petrucci, domiciliato per la sua carica presso la medesima

sede

Premesso che

- L'ANCI costituisce il sistema di rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, in questa veste, opera da tempo per favorire i processi di integrazione dei cittadini stranieri sul territorio italiano;

- in particolare, l'ANCI è attiva da tempo per sostenere le attività dei Comuni a favore dei minori stranieri non accompagnati nonché richiedenti o titolari di protezione internazionale (di seguito "msna"), attraverso l'attuazione di un Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati e attraverso la gestione del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e rifugiati;

- il CONI, ai sensi dello statuto, e autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale;

il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che per i disabili;

il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e di discriminazione nello sport, per la massima diffusione della pratica sportiva , anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;

la Commissione dell'Unione Europea, nel Libro bianco sullo Sport, del luglio 2007, ha definito lo sport "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli";

La Riforma del titolo V della Costituzione  ha attribuito un ruolo centrale alle Regioni e alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini;

L'ordinamento giuridico italiano, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991 n. 176  , assicura la piena tutela a tutti i minori stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano;

L' art. 6 comma 1   e 2   della legge 328/2000 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in recepimento del D.P.R. 616/77  , art. 17, 22 e 23 include, tra le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, la programmazione, l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche per gli interventi di sostegno ai minori;

Il DPCM 9 dicembre 1999 n. 535  definisce minore straniero non accompagnato, il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;

- i minori stranieri richiedenti protezione internazionale sono cittadini di Paesi terzi o apolidi, in possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ;

L' articolo 8 del Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 140  considera i minori richiedenti asilo categoria vulnerabile, prevedendone l'accoglienza in considerazione delle loro particolari esigenze;

Ai minori stranieri non accompagnati si apre la tutela ( art. 343 c.c.  ) poiché sussiste un impedimento dei genitori all'esercizio della potestà genitoriale. In assenza di parenti o di esplicita designazione da parte del genitore, viene nominato tutore del minore persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta ( art 348 c.c.  ).

Data la difficoltà di reperire persone disponibili e idonee a svolgere le funzioni di tutore, è prassi consolidata che venga nominato tutore il Sindaco o un suo delegato comunale, in quanto personalità pubbliche che si presume siano in possesso dei necessari requisiti di idoneità. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministrai beni ( art. 357 c.c.  );

Considerato che

Al 30 settembre, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato minori stranieri risultano 7.370;

Si sono riscontrate difficoltà nell'accesso alle attività sportive agonistiche dilettantistiche nei confronti dei msna da parte delle associazioni e società sportive affiliate alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline Sportive Associate, collegabili tra l'altro alle pratiche di autorizzazione da parte dei tutori per essi responsabili;

Convengono quanto segue

Articolo 1- Premessa

L'attività sportiva indirizzata ai minori si propone come strumento di tutela dei valori fondamentali della persona e di adesione ad un modello di rapporti basato sul rispetto delle regole, dell'autodisciplina e dell'aggregazione, costituendo per i ragazzi un'occasione di maturazione e di crescita. In tal senso l'attività sportiva è particolarmente efficace per favorire positivi percorsi di integrazione e di inclusione sociale tra ragazzi italiani e stranieri.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra ANCI e CONI volta a favorire l'integrazione dei msna attraverso l'esercizio di attività sportive, sensibilizzando sul tema i Comuni, le associazioni e società sportive iscritte al Registro delle Società sportive del CONI e le Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline Sportive Associate. In particolare, le parti si impegnano a operare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso l'eventuale predisposizione di apposite linee guida, anche al fine di:

- promuovere, nell'ambito delle associazioni e società sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline sportive associate, l'adozione di procedure di ammissione all'attività sportiva agonistica dilettantistica improntate a favorire l'accessibilità e la trasparenza, al fine di semplificare i percorsi di tesseramento dei msna, nel rispetto dell'ordinamento vigente e dei regolamenti dei suddetti organi sportivi;

- premiare le associazioni e società sportive riconosciute dal CONI che adottano misure concrete che agevolino la partecipazione alle competizioni sportive nell'ambito prescelto dei msna (quali misure che agevolino il rilascio delle tessere di ammissione, la facilitazione degli spostamenti, etc.);

- sensibilizzare gli organi istituzionali competenti al fine di agevolare il riconoscimento di certificati, licenze e competenze in campo sportivo conseguite dai msna nel paese di origine;

- predisporre un elenco delle associazioni e società sportive "virtuose" riconosciute dal CONI, che garantiscono misure che favoriscono l'accesso dei msna alle attività sportive;

- favorire meccanismi di agevolazione della partecipazione alla vita associativa degli organismi sportivi da parte di persone con differenti background culturali e provenienti da itinerari di migrazione, al fine di promuovere concretamente processi di partecipazione democratici e inclusivi;

- favorire lo scambio di esperienze di nuove discipline sportive e delle relative culture sportive;

- sensibilizzare i Comuni associati sul valore dell'inclusione sociale attraverso lo sport e sull'importanza della previsione di adeguati spazi comuni gratuiti per la pratica dello sport e la socializzazione;

- incoraggiare i Comuni a creare meccanismi di riconoscimento delle associazioni e società sportive che operano nell'ottica dell'inclusione sociale e favorirle nel meccanismo di erogazione dei fondi pubblici.

Articolo 3 - Diffusione

Le parti si impegnano a garantire la più ampia diffusione del presente Protocollo e di ogni altro materiale prodotto in applicazione dello stesso, attraverso l'invio:

- da parte del CONI a tutte le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI, nonché a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline Sportive Associate;

- da parte dell'ANCI ai Comuni associati, le comunità di accoglienza dei minori stranieri, i Consigli Territoriali per l'immigrazione;

- ogni altra sede ritenuta idonea.

Le parti si impegnano infine a individuare dei criteri quantitativi e qualitativi di monitoraggio della partecipazione dei minori stranieri alle attività sportive delle associazioni affiliate.

Articolo 4 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata di 4 (quattro) anni dalla data della firma e si intende automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta.

Roma, 14 dicembre 2012

Per CONI: Giovanni Petrucci Presidente

Per ANCI Graziano Delrio Presidente