- il Ministero dell'Interno con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1 - Roma;
- il Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo n. 8 - Roma
E
- le Organizzazioni sindacali, le Associazioni e gli Enti che svolgono attività di tutela ed assistenza a livello nazionale in materia di immigrazione
VISTI:
- il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione";
- il
D.P.R. 27 luglio 2004 n. 242
recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice del! 'amministrazione digitale";
- il
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";
VISTO:
- il Protocollo d'intesa stipulato il 6 dicembre 2006, al quale hanno aderito successivamente ulteriori associazioni rappresentative e con il quale è stata regolata la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla-osta al lavoro.
PREMESSO che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nullaosta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;
che gli enti e le Associazioni firmatarie del presente documento nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale, attività di informazione, di assistenza e di tutela in materia di immigrazione;
CONSIDERATO
a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonché ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
d) che gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente documento hanno offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la loro disponibilità a promuovere la collaborazione, anche delle loro articolazioni territoriali, con i predetti Sportelli Unici, per l'espletamento delle suddette procedure.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art.1
(Oggetto del Protocollo)
1.
Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2.
In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
a) fornire ai datori di lavoro e/o ai cittadini extracomunitari - ad es. per quanto attiene le procedure di ricongiungimento familiare - interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici;
b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente protocollo che operano sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
Art.2
(Piani di attività)
1.
Gli Enti e le Associazioni firmatari del presente protocollo promuoveranno la collaborazione delle loro articolazioni territoriali con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro e/o dei cittadini stranieri interessati da cui i medesimi Enti ed Associazioni abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
2.
Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte degli Enti e delle Associazioni firmatari del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato della pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonché di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro e/o dei cittadini stranieri interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
3.
L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte degli Enti e delle Associazioni firmatari del presente atto, sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte degli enti richiedenti, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4.
Gli enti e le Associazioni firmatari che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegnano a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5.
Gli Enti e le Associazioni firmatari del presente atto che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assumono ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro e i cittadini stranieri che hanno loro conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Art.3
(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1.
L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dagli Enti firmatari del presente atto.
2.
L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
Art. 4
(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)
1.
Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli territoriali per l'Immigrazione.
Art.5
(Durata)
1.
Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato tacitamente. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art.6
(Integrazioni e Modifiche)
1.
Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da altre Organizzazioni sindacali, nonché da Associazioni ed Enti che svolgono attività in materia di immigrazione iscritti nell'apposito registro previsto dal T.D. sull'immigrazione, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.
Art.7
(Tutela dei Dati Personali)
1.
Gli Enti e le Associazioni firmatari che - anche tramite le loro articolazioni territoriali - nel dare attuazione al presente Protocollo effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
, sono obbligate al rispetto delle disposizioni ivi previste e, in particolare sono obbligate ad osservare gli articoli 29 e 30 e del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2.
Gli Enti e le Associazioni firmatari e le loro eventuali articolazioni territoriali che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
, si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n.196/2003.
Art.8
(Comunicazioni)
1.
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 - Roma; Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma; Ugl - Via Margutta, 19 - 00197 Roma; Anolf - Via Salaria, 89 - 00198 Roma; Arci - Via dei Monti di Pietralata, 16- 00157 Roma.