Regione Toscana
norma

 
PREFETTURA DI GROSSETO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
PROTOCOLLO INTESA 19 febbraio 2013
  Istituzioni scolastiche e attività  
  Pubblicato in GU, n. 263 del 11/11/2011


 
  urn:nir:prefettura.grosseto:protocollo.intesa:2013-02-19;nir-1

TRA

il Prefetto di Grosseto, nella persona del dott. Marco Valentini

E

il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio XI, Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto, nella persona della dott.ssa Elisa Amato

PREMESSO CHE

l' articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  introdotto dall' articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94  , ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' articolo 5  , di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  - Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98  ;

- le linee di indirizzo per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  , emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012, hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti;

- l'Accordo Quadro (di seguito denominato "Accordo"), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dà applicazione agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  , anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per 1'Integrazione;

- l'Accordo, in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 4 dell'Accordo):

criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' articolo 5, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 5 dell'Accordo);

ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo);

criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 7 dell'Accordo);

- Alla luce dell'Accordo sopra menzionato e richiamato, pertanto, appare opportuno integrare e rinnovare i contenuti del precedente Protocollo di Intesa siglato tra la Prefettura di Grosseto e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI, Ambito territoriale della provincia di Grosseto in data 17 maggio 2012;

Tutto do premesso le parti concordano e stipulano quanto segue


   
  Art. 1 

(Oggetto)

 
  1.  Con il presente protocollo sono individuate le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali permanenti, presso le quali svolgere:
   1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo;
   2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo;
   3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo;
   4) i progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo.
 
  2.  Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti.
 
 
  Art.2 

(Individuazione delle istituzioni scolastiche)

 
  1.  Acquisite le disponibilità, le Parti - per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per ciascuna delle ulteriori attività di cui all' articolo 1, comma 1  - individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
 
 
  Art.3 

(Obblighi delle parti)

 
  1.  La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1  , si impegna a:
   a.  collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI, Ambito Territoriale della provincia di Grosseto per concordare, sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, il calendario delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1  , fermo restando che il test di cui al punto 2 del citato comma sarà avviato solo a partire dal 2014;
   b.  comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui alla precedente lettera a)  , dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione o alle altre attività, di cui all' articolo 1, comma 1  , al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
   c.  assegnare ad ogni istituzione scolastica, di cui alla precedente lettera a)  , la somma di 450,00 euro per ciascuna sessione di formazione civica e di informazione, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente protocollo, nonché le risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'Interno per la realizzazione delle attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1  ;
   d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'Accordo, ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
   e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI, Ambito Territoriale della provincia di Grosseto, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
 
  2.  L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI, Ambito Territoriale della provincia di Grosseto, in applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 1  , si impegna a:
   a.  individuare le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, in base a quanto stabilito nell' articolo 2  , presso le quali svolgere:
   1) La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo;
   2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo;
   3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo;
   4) i progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo; darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;
   b.  predisporre il calendario per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia e delle ulteriori attività di cui ai punti, 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1  , secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura U.T.G., sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1;
   c. trasmettere alle istituzioni scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati;
   d.  assicurare, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'Allegato 1, lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1  , secondo il calendario di cui al punto b.;
   e. concordare con La Prefettura competente i tempi e le modalità di comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1, dell'avvenuta partecipazione dello straniero alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 4, comma 7 dell'Accordo, anche con riferimento alle ulteriori modalità di partecipazione alla sessione medesima di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, comma 5 dell'Accordo medesimo;
   f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'Accordo;
   g. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 ed il coordinamento delle attività, anche in rapporto con 1'Ufficio competente (istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e la Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR;
   h. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura- U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
 
 
  Art. 4 

(Modalità di erogazione del finanziamento)

 
  1.  La Prefettura verserà a ciascuna istituzione scolastica, sul c/c indicato nell'Allegato 1 e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di formazione civica e di informazione nonché per le ulteriori attività di cui a! punto 4 del precedente articolo 1, comma 1  , da questa effettuate secondo quanto indicato al precedente art. 3  .
 
  2.  La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1  .
 
  3.  Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.
 
 
  Art. 5 

(Rendicontazione finale)

 
  1.  Il finanziamento e accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esciusivamente destinato alla gestione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1  .
 
  2.  Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-UTG l'avvenuta realizzazione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1  fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.
 
 
  Art.6 

(Durata)

 
  1.  Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.
 
 
  Art.7 

(Allegati)

 
  1.  Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
   a. Allegato 1 - Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto individuate quali sedi di svolgimento della:
   1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo;
   2) del test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo;
   3) dei corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo;
   4) dei progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo;
   b. Allegato 2 - Standard di costo.
 
  2.  Il presente protocollo viene redatto in due originali, uno per ogni parte contraente.
 

 

Grosseto, 19 febbraio 2013