Regione Toscana
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PREFETTURA FIRENZE - ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO  
PROTOCOLLO INTESA 25 ottobre 2007
  Attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro in ordine alle istanze di nulla osta al lavoro di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze.  
 


 
  urn:nir:prefettura.firenze:protocollo.intesa:2007-10-25;nir-1


   
  Art. 1 

Oggetto dell'intesa e finalità

 
  1.  Il presente Protocollo ha come oggetto la collaborazione tra le Associazioni di Rappresentanza dei Datori di lavoro della provincia di Firenze, firmatarie del presente protocollo e definite in seguito Associazioni , e lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Firenze, definito in seguito SUI per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro relativamente alle istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.
 
  2.  A tal fine le parti si impegnano a collaborare attivando, le necessarie sinergie, con l'obiettivo di:
   perseguire l'accelerazione dei procedimenti necessari per il rilascio dei suddetti nulla osta al lavoro;
   fornire informazione ai datori di lavoro interessati.
 
 
  Art. 2 

Modalità di attuazione

 
  1.  Allo scopo di dare attuazione alle finalità di cui all' art. 1  , le Associazioni organizzano servizi di consulenza e assistenza ai datori di lavoro e si impegnano a collaborare con il SUI per la verifica formale, l'integrazione e l'acquisizione dei documenti da produrre a corredo delle istanze rivolte allo Sportello su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto apposita delega, accettata.
 
  2.  Le Associazioni, previo accreditamento da richiedere alla Prefettura, potranno accedere al sistema informatico del SUI al fine di ottenere notizie sullo stato delle pratiche relative al lavoro e fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati, da cui abbiano ricevuto apposita delega, accettata. Ogni Associazione individua un proprio referente per l'attuazione del presente Protocollo, e lo comunica per iscritto al SUI.
 
  3.  Il SUI potrà richiedere alle Associazioni i dati concernenti le domande in trattazione inoltrate dai datori di lavoro che si sono rivolti alle loro strutture, unitamente alle deleghe rilasciate dai predetti.
 
  4.  Il Dirigente dello Sportello individua, per i delegati delle Associazioni, forme agevolate di accesso all'ufficio.
 
  5.  Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione organizza presso la Prefettura, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, incontri di lavoro e seminari di approfondimento destinati agli operatori appartenenti alle Associazioni firmatarie, allo scopo di diffondere adeguata informazione. In attesa della concessione dell'autorizzazione all'accesso informatico, il SUI fornisce all'Associazione firmataria, espressamente delegata dai datori di lavoro interessati, le informazioni sullo stato di istruttoria delle pratiche e comunica alla stessa gli eventuali adempimenti necessari per la definizione delle pratiche che dovessero risultare incomplete.
 
 
  Art. 3 

Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione

 
  1.  I soggetti firmatari realizzano azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità, in ambito provinciale, al presente Protocollo, nonchè alle iniziative ed ai progetti derivanti dallo stesso.
 
 
  Art. 4 

Durata e Modifiche

 
  1.  Il presente Protocollo ha la durata di anni due, ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua stipula; potrà essere rinnovato attraverso esplicita manifestazione di volontà dei firmatari.
 
  2.  Lo stesso può essere sottoscritto per adesione da altre Associazioni già firmatarie dell'intesa a livello nazionale il 06.12.2006, ovvero da quelle di nuova adesione ai sensi dell' art. 5  dell'intesa nazionale.
 
  3.  Eventuali modifiche o integrazioni apportate dall'intesa nazionale dovranno essere recepite con esplicita manifestazione di volontà da parte dei firmatari del presente Protocollo.
 
  4.  La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
  5.  Eventuali modifiche introdotte dall'ordinamento, relative alle modalità dell'inoltro delle domande da parte dei datori di lavoro, potranno comportare la necessità di una revisione e ridefinizione dei compiti indicati nel presente Protocollo d'intesa.
 
 
  Art. 5 

Tutela dei Dati Personali

 
  1.  Le Associazioni che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, dati, documentazioni e, più in generale, su ogni notizia che verrà fornite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso e la relativa assunzione di responsabilità per i danni causati, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196/2003  . Le Associazioni sono altresì obbligate ad osservare gli artt. 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, nonchè al rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V del citato decreto legislativo, riguardanti le misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
 
  Art. 6 

Tavolo di monitoraggio e coordinamento

 
  1.  L'attuazione del presente Protocollo e delle eventuali problematiche sarà verificata da un Tavolo di monitoraggio e coordinamento costituito dalla Prefettura, dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dai referenti indicati dalle Associazioni.
 

Letto, firmato e sottoscritto
 

Firenze, 25 ottobre 2007