Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - PROVINCIA DI PISTOIA  
PROTOCOLLO INTESA 7 maggio 2010
  In materia di iniziative contro le discriminazioni  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:protocollo.intesa:2010-05-07;nir-1

 

Visti:

- l' art. 3 della Costituzione  che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";

- l'art. 21 della " Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea " che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale";

- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

- il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215  , di attuazione della sopra menzionata Direttiva che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, l'ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;

- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'unione europea, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

- il DLgs 9 luglio 2003, n. 216  , di attuazione della sopra menzionata Direttiva;

- il libro vede del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'unione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individio alla base dell'unione Europea;

- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286  , "Testo unico delle disposizioni concernenti la disiplina dell'immigazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;

- il D.P.R 31 agosto 1999, n. 394  , "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328  , "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la Delibera della Giunta della Provincia di Pistoia n. 109 del 10 giugno 2004, con la quale ha istituito il "Centro per la rilevazione ed osservazione delle situazioni di discriminazione", ai sensi dell' art. 44, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  (di qui in poi Centro antidiscriminazione);

- la nota prot. n. 29/UNAR dell'08/01/2010, con la quale l'ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha proposto alla Provincia di Pistoia di definire un protocollo d'intesa attraverso il quale programmare azioni di sistema finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Considerato che:

- la Provincia di Pistoia ha in atto un accordo locale tra una pluralità di Enti pubblici oltre che di altri soggetti, pubblici e privati, che operano fattivamente nel territorio provinciale in difesa dei diritti di cittadinanza denominato "Protocollo d'intesa relativo alla tutela dei diritti di cittadinanza dei cittadini italiani e stranieri e al Centro provinciale di osservazione, informazione e assistenza legale in favore delle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di opinione e di cittadinanza", e che opera in rete con tutti i soggetti che, a livello provinciale, lavorano in ogni forma per la promozione dei diritti di cittadinanza di ogni persona e per il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Tutto ciò visto e considerato le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

ART.1

L'UNAR e la Provincia di Pistoia si impegnano a:

a. attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;

b. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;

c. definire e promuovere annualmente - a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - iniziitive congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;

d. definire programmi di interventi comuni e attivare collaborazioni, così da poter partecipare a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;

e. collaborare a iniziative di formazione finalizzate a una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;

f. realizzare momenti concordati di formazione e aggiornamento, rivolti agli operatori di Enti pubblici e privati che operano nel territorio provinciale in difesa dei diritti di cittadinanza;

g. svolgere congiuntamente, tramite le apposite strutture interne, la comunicazione specificatamente rivolta ai media sulle diverse attività e iniziative del Centro, per realizzare, a fini di servizio, la massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini.

ART. 2

L'UNAR si impegna in particolare a:

a. produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori nonché alla promozione della consapevolezza sui diritti;

b. mettere a disposizione propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per eventuali moduli formativi e di aggiornamento che la Provincia di Pistoia intenda organizzare in collaborazione con l'UNAR;

c. rendere disponibile gratuitamente il sistema informativo del Contact Center

d. rendere disponibile annualmente apposite risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Protocollo.

ART. 3

La Provincia si impegna in particolare a:

Sostenere e valorizzare, attraverso il proprio Centro antidiscriminazione, le reti territoriali di sportelli e associazioni di settore operanti sul territorio, specie se in condizioni di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni.

Il Centro antidiscrirninazione, quale organismo con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini vittime di discriminazioni, coerentemente con le funzioni assegnate ex lege e dal Consiglio Provinciale, dovrà:

1. coordinare le attività delle reti territoriali di sportelli legali e di Associazioni di settore operanti sul territorio provinciale, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;

2. esaminare le eventuali segnalazioni di episodi discriminatori pervenute da singoli cittadini, da realtà associative o dai soggetti appartenenti alla rete territoriale di coordinamento provinciale già attiva sul territorio, nonché denunciare gli stessi qualora ne ricorrano i presupposti di legge;

3. elaborare strumenti per il monitoraggio, l'analisi e il contrasto legale di qualsiasi fenomeno discriminatorio;

4. provvedere alla raccolta dati, nonché alla elaborazione e all'analisi degli stessi, attraverso la messa in rete con il sistema informatico del Contact Center dell'UNAR, allo scopo di consentire la efficace condivisione dei dati concernenti il fenomeno sul territorio provinciale;

5. analizzare il fenomeno del razzismo e delle altre forme di discriminazione sia a livello territoriale che nazionale.

ART. 4

Per il monitoraggio del presente Protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri (2 designati dalla Provincia e 2 dall'Unar).

Il tavolo tecnico di coordinamento, che svolge le proprie funzioni senza oneri aggiuntivi e si riunisce con cadenza semestrale, ha i seguenti compiti:

1. definire i requisiti minimi per l'attivazione e il funzionamento dei nodi territoriali antidiscriminazione;

2. programmare le attività comuni di cui all'art. 1 del presente Protocollo;

3. sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;

4. diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale, promuovendone la coerente realizzazione.

ART. 5

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

ART. 6

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Assessore alle Politiche Sociali e all'Immigrazione: Michele Parronchi

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: Massimiliano Monanni