Art. 1
1.
Hanno firmato Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica Italiana per il risanamento (in seguito - Raccomandazioni).
2.
Al fine di garantire l'esecuzione delle Raccomandazioni da enti ed associazioni italiane nonché da associazioni bielorusse si sono accordati su quanto segue:
- il Dipartimento per le attività umanitarie presso l'Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus prende provvedimenti affinché le associazioni bielorusse preparino e realizzino adeguatamente la campagna di risanamento nella Repubblica Italiana;
- la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, nei termini possibilmente più brevi, porta le Raccomandazioni a conoscenza di enti ed associazioni italiane, le quali ne sottoscrivono l'adesione impegnandosi al loro rispetto e a darne comunicazione alle famiglie.
3.
Gli accordi presi nel corso delle trattative vanno applicati dalla data di firma delle Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, che si troveranno nella Repubblica Italiana per il risanamento.
4.
Firmato a Roma il 21 gennaio 2016 in duplice copia, ciascuna nella lingua russa e nella lingua italiana, oltre a ciò tutti e due i testi sono autentici.