Il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia e il Governo della Repubblica Italiana qui di seguito denominate "le Parti":
Sono determinati a lavorare per affrontare tutte le sfide che si ripercuotono negativamente sulla pace, la sicurezza e la stabilità nei due paesi, e nella regione del Mediterraneo in generale.
Nella consapevolezza della sensibilità dell'attuale fase di transizione in Libia, e della necessità di continuare a sostenere gli sforzi miranti alla riconciliazione nazionale, in vista di una stabilizzazione che permetta l'edificazione di uno Stato civile e democratico.
Nel riconoscere che il comune patrimonio storico e culturale e il forte legame di amicizia tra i due popoli costituiscono la base per affrontare i problemi derivanti dai continui ed elevati flussi di migranti clandestini.
Riaffermando i principi di sovranità, indipendenza, integrità territoriale e unità nazionale della Libia, nonché di non ingerenza negli affari interni.
Al fine di attuare gli accordi sottoscritti tra le Parti in merito, tra cui il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato a Bengasi il 30/08/2008, ed in particolare l'articolo 19 dello stesso Trattato, la Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 2012 e altri accordi e memorandum sottoscritti in materia.
Le Parti hanno preso atto dell?impegno che l'Italia ha posto per rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, che ha portato all'istituzione del "Fondo per l'Africa".
Tenendo conto delle iniziative che sono state messe in atto dalla parte italiana in attuazione degli accordi e dei memorandum di intesa bilaterali precedenti, nonché il sostegno assicurato alla rivoluzione del 17 febbraio.
Al fine di raggiungere soluzioni relative ad alcune questioni che influiscono negativamente sulle Parti, tra cui il fenomeno dell'immigrazione clandestina e il suo impatto, la lotta contro il terrorismo, la tratta degli esseri umani e il contrabbando di carburante.
Riaffermando la ferma determinazione di cooperare per individuare soluzioni urgenti alla questione dei migranti clandestini che attraversano la Libia per recarsi in Europa via mare, attraverso la predisposizione dei campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto l'esclusivo controllo del Ministero dell'Interno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei paesi di origine, lavorando al tempo stesso affinché i paesi di origine accettino i propri cittadini ovvero sottoscrivendo con questi paesi accordi in merito.
Riconoscendo che le misure e le iniziative intraprese per risolvere la situazione dei migranti illegali ai sensi di questo Memorandum, non devono intaccare in alcun modo il tessuto sociale libico o minacciare l'equilibrio demografico del Paese o la situazione economica e le condizioni di sicurezza dei cittadini libici.
Sottolineando l'importanza del controllo e della sicurezza dei confini libici, terrestri e marittimi, per garantire la riduzione dei flussi migratori illegali, la lotta contro il traffico di esseri umani e il contrabbando di carburante, e sottolineando altresì l'importanza di usufruire dell'esperienza delle istituzioni coinvolte nella lotta contro l'immigrazione clandestina e il controllo dei confini.
Tenuto conto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario e dagli accordi che vincolano le Parti, tra cui l'adesione dell'Italia all'Unione Europea, nell'ambito degli ordinamenti vigenti nei due Paesi, le due parti confermano il desiderio di cooperare per attuare le disposizioni e gli obiettivi di questo Memorandum, e concordano quanto segue:
Articolo 1
1.
Le Parti si impegnano a:
a) avviare iniziative di cooperazione in conformità con i programmi e le attività adottati dal Consiglio Presidenziale e dal Governo di Accordo Nazionale dello Stato della Libia, con riferimento al sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali e affrontare le conseguenze da essi derivanti, in sintonia con quanto previsto dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione sottoscritto tra i due paesi, e dagli accordi e memorandum d'intesa sottoscritti dalle Parti;
b) la parte italiana fornisce sostegno e finanziamento a programmi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell'immigrazione illegale, in settori diversi, quali le energie rinnovabili, le infrastrutture, la sanità, i trasporti, lo sviluppo delle risorse umane, l'insegnamento, la formazione del personale e la ricerca scientifica;
c) la parte italiana si impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina, e che sono rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno.
Articolo 2
1.
Le Parti si impegnano altresì a intraprendere azioni nei seguenti settori:
1) completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato summenzionato;
2) adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell'Unione Europea.
2.
La parte italiana contribuisce, attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche per i centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle malattie trasmissibili e croniche gravi.
3.
La formazione del personale libico all'interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo settore, in modo che possano contribuire all'individuazione dei metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.
4.
Le Parti collaborano per proporre, entro tre mesi dalla firma di questo memorandum, una visione di cooperazione euro - africana più completa e ampia, per eliminare le cause dell'immigrazione clandestina, al fine di sostenere i paesi d'origine dell'immigrazione nell'attuazione di progetti strategici di sviluppo, innalzare il livello dei settori di servizi migliorando così il tenore di vita e le condizioni sanitarie, e contribuire alla riduzione della povertà e della disoccupazione.
5.
Sostegno alle organizzazioni internazionali presenti e che operano in Libia nel campo delle migrazioni a proseguire gli sforzi mirati anche al rientro dei migranti nei propri paesi d'origine, compreso il rientro volontario.
6.
Avvio di programmi di sviluppo, attraverso iniziative di job creation adeguate, nelle regioni libiche colpite dai fenomeni dell'immigrazione illegale, traffico di esseri umani e contrabbando, in funzione di "sostituzione del reddito".
Articolo 3
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente Memorandum, le parti si impegnano a istituire un comitato misto composto da un numero di membri uguale tra le parti, per individuare le priorità d'azione, identificare strumenti di finanziamento, attuazione e monitoraggio degli impegni assunti.
Articolo 4
1.
La parte italiana provvede al finanziamento delle iniziative menzionate in questo Memorandum o di quelle proposte dal comitato misto indicato nell'articolo precedente senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato italiano rispetto agli stanziamenti già previsti, nonché avvalendosi di fondi disponibili dall'Unione Europea, nel rispetto delle leggi in vigore nei due paesi.
Articolo 5
1.
Le Parti si impegnano ad interpretare e applicare il presente Memorandum nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parte.
Articolo 6
1.
Le controversie tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum saranno trattate amichevolmente per via diplomatica.
Articolo 7
1.
Il presente Memorandum d'intesa può essere modificato a richiesta di una delle Parti, con uno scambio di note, durante il periodo della sua validità.
Articolo 8
1.
Il presente Memorandum entra in vigore al mo mento della firma. Ha validità triennale e sarà tacita mente rinnovato alla scadenza per un periodo equivalente, salvo notifica per iscritto di una delle due Parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità.