CAPITOLO I
COOPERAZIONE DI POLIZIA
Articolo 1
Obiettivo
1.
Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Memorandum è quello di promuovere e sviluppare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto alla criminalità nelle sue varie forme.
2.
Nell'attuazione della cooperazione, le Parti assicurano e promuovono il pieno rispetto dei diritti umani.
Articolo 2
Autorità competenti
1.
Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Memorandum sono:
a. per la Parte italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
b. per la Parte sudanese, la Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno.
Articolo 3
Settori di cooperazione
1.
Le Parti collaborano per la prevenzione ed il contrasto della criminalità nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
a. criminalità organizzata transnazionale;
b. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
c. tratta di persone e traffico di migranti;
d. immigrazione irregolare;
e. traffico internazionale di autoveicoli rubati;
f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
g. criminalità informatica;
h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
i. reati riguardanti la contraffazione monetaria, documentale e commerciale;
2.
Le Parti collaborano, inoltre, nella gestione delle frontiere e dei flussi migratori e in materia di rimpatrio, nonché nella prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, in conformità della legislazione nazionale e degli obblighi internazionali dei rispettivi Stati, comprese le Convenzioni internazionali contro il terrorismo e le Risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite e, in particolare, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per il Sudan, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Africana.
3.
Il presente Memorandum non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo 4
Modalità della collaborazione
1.
Le Parti, in conformità della legislazione nazionale e degli obblighi internazionali dei rispettivi Stati, e, in particolare, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per il Sudan, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Africana, promuovono e sviluppano la collaborazione con le seguenti modalità:
a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, sulla loro struttura, gestione e modus operandi , nonché sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (sequestro e confisca);
b. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sulle attività svolte;
c. scambio di informazioni sui reati relativi agli stupefacenti, alle sostanze psicotrope e loro precursori e sui reati ad essi connessi; nonché sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione delle droghe, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte, gli itinerari, i canali e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi;
d. scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa;
e. scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative;
f. scambio di informazioni finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;
g. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle imprese che partecipano a appalti per contratti di lavori, forniture e servizi pubblici;
h. scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare;
i. scambio di informazioni per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraversò le frontiere;
j. scambio di informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;
k. identificazione e rimpatrio dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altra Parte in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione;
l. possibile partecipazione congiunta ad iniziative di cooperazione operativa a livello regionale o internazionale, anche, ove possibile, nell'ambito delle attività svolte dalle competenti agenzie dell'Unione Europea, quali Frontex ed Europol;
m.
esecuzione delle richieste di assistenza previste all'
articolo 5
;
n. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti;
o.
svolgimento di attività di formazione nei settori di cooperazione menzionati all'
articolo 3
.
2.
La collaborazione prevista nel presente Memorandum si realizza attraverso i punti di contatto designati dalle Autorità competenti per ciascuna materia o attraverso i canali Interpol.
Articolo 5
Richieste di assistenza
1.
La collaborazione prevista nel presente Memorandum avviene sulla base di richieste di assistenza, le quali dovranno essere effettuate per iscritto. In casi di urgenza, le richieste di assistenza possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
2.
Le richieste di assistenza contengono:
a. il nome dell'Autorità competente che formula la richiesta e dell'Autorità competente che la riceve;
c. una descrizione dell'assistenza richiesta;
d. lo scopo e i motivi della richiesta;
e. eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione.
Articolo 6
Rifiuto delle richieste di assistenza
1.
La richiesta di assistenza, formulata conformemente alle disposizioni del presente Memorandum, può essere rifiutata se l'Autorità competente richiesta valuta che l'esecuzione sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato o valuta che sia contraria all'ordinamento giuridico e agli obblighi internazionali del proprio Stato e, in particolare, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per il Sudan, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Africana.
2.
L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.
3.
L'Autorità competente richiesta può, prima di rifiutare l'assistenza richiesta ai sensi del presente Memorandum d'intesa, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4.
L'Autorità competente richiesta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.
Articolo 7
Esecuzione delle richieste di assistenza
1.
Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza, nei limiti del presente Memorandum.
2.
L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3.
Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4.
L'Autorità competente richiesta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.
5.
L'Autorità competente richiesta informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'effettiva esecuzione della richiesta.
CAPITOLO II
COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE FRONTIERE E DEI FLUSSI MIGRATORI E IN MATERIA DI RIMPATRIO
Articolo 8
Consulenza, assistenza tecnica e formazione
1.
Le Parti si possono fornire reciprocamente consulenza, formazione e supporto per migliorare le rispettive capacità di gestione delle frontiere e dei flussi migratori e di contrasto alla migrazione irregolare e ai reati connessi.
2.
Per le finalità indicate nel paragrafo 1, la Parte italiana prende in considerazione la possibilità di offrire alla Parte sudanese, su base annuale, supporto e assistenza tecnica in termini di formazione e di fornitura di mezzi e di equipaggiamento, compatibilmente ed entro i limiti della sua effettiva disponibilità finanziaria A tale riguardo, la Parte Italiana può anche decidere di chiedere il sostegno finanziario del!'Unione Europea.
3.
Oltre a quanto previsto dal paragrafo 2, ciascuna Parte può invitare il personale designato dall'altra Parte a partecipare a seminari professionali e corsi di formazione sulle materie oggetto del presente Memorandum.
4.
Possono essere, altresì, realizzati scambi di personale e visite di studio presso agenzie ed organismi di ciascuna Parte responsabili in materia di gestione delle frontiere e dei flussi migratori, rimpatrio e indagini sul traffico di migranti e reati connessi.
Articolo 9
Cooperazione in materia di rimpatrio
1.
Le competenti autorità sudanesi forniscono assistenza e supporto nell'accertamento della nazionalità dei migranti irregolari, procedendo alla loro identificazione, al fine di consentire alle competenti autorità italiane di eseguire le misure di rimpatrio, in conformità della legislazione nazionale e internazionale pertinente e, in particolare, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per il Sudan, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Africana, nonché nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali dei migranti.
2.
Per le finalità indicate al paragrafo 1, le competenti autorità diplomatiche/consolari del Sudan, su richiesta delle competenti autorità italiane, procedono senza indugio alle interviste delle persone da rimpatriare, al fine di stabilire la loro nazionalità e, sulla base dei risultati del colloquio, senza svolgere ulteriori indagini sulla loro identità, emettono, il prima possibile, documenti di viaggio sudanesi d'emergenza (lasciapassare), consentendo in tal modo alle competenti autorità italiane di organizzare ed eseguire operazioni di rimpatrio mediante voli di linea o charter. I suddetti documenti di viaggio d'emergenza devono essere validi per almeno 10 giorni, rinnovabili.
3.
Le interviste di cui al paragrafo 2 si svolgono in linea di principio nel luogo in cui le persone da rimpatriare sono alloggiate o trattenute. Qualora possibile e nel caso in cui siano da rimpatriare solo pochi migranti, l'intervista può aver luogo presso i locali dell'ambasciata o del consolato del Sudan.
4.
La Parte italiana riprende senza indugio sul territorio italiano ogni persona rimpatriata in Sudan con documenti di viaggio d'emergenza emessi in base all'intervista di cui al paragrafo 2 se, a seguito di verifiche approfondite sulla sua identità eseguite dalle competenti autorità sudanesi, dovesse risultare che la persona interessata non è un cittadino sudanese. Ogni eventuale spesa connessa al ritorno in Italia è a carico della Parte italiana. Tale previsione non implica alcun onere finanziario aggiuntivo per il bilancio dello Stato italiano.
Articolo 10
Invio di esperti in missione di breve periodo
1.
Qualora si debba rimpatriare un notevole numero di persone, le competenti autorità del Sudan possono inviare, se necessario, con il consenso delle competenti autorità italiane, uno o più esperti in missione in Italia per un breve periodo di tempo, al fine di supportare queste ultime autorità e le competenti autorità diplomatiche/consolari nello svolgimento delle interviste di cui all'
articolo 9
, volte ad accertare la nazionalità delle persone da rimpatriare, rendendo in tal modo più veloci e agevoli le procedure per il rilascio di documenti di viaggio d'emergenza e le operazioni di rimpatrio.
2.
Oltre a quanto previsto nel paragrafo 1, qualora opportuno e di reciproco interesse delle Parti, uno o più esperti del Sudan possono essere inviati in missione in Italia per un breve periodo di tempo, d'intesa con le competenti autorità italiane, al fine di fornire consulenza e supporto tecnico nelle indagini sulle reti criminali implicate nel traffico di migranti e reati connessi.
3.
In conformità delle legislazioni nazionali, l'organizzazione delle missioni previste dai paragrafi 1 e 2, inclusa la durata e tutte le altre modalità pratiche, sarà concordata caso per caso dalle competenti autorità delle Parti.
Articolo 11
Invio di esperti in missione di lungo periodo
1.
In alternativa all'invio di esperti in missione di breve periodo, previsto all'
articolo 10
, la Parte sudanese può inviare in Italia, su richiesta della Parte italiana, uno o più esperti per un periodo più lungo, con il compito principale di svolgere le interviste di cui all'
articolo 9
, al fine di supportare le competenti autorità italiane nel settore del rimpatrio.
2.
Gli esperti in missione di lungo periodo di cui al paragrafo 1 saranno distaccati presso gli uffici della polizia italiana, a livello centrale o locale (inclusi i punti di sbarco dei migranti), a seconda delle esigenze delle competenti autorità italiane, per un periodo di sei o dodici mesi, che può essere prorogato previa intesa tra le Parti.
3.
Gli esperti in missione di lungo periodo svolgeranno anche funzioni di collegamento, facilitando cosi l'attuazione degli altri settori di cooperazione pratica oggetto del presente Memorandum.
4.
Le modalità pratiche connesse all'invio di esperti in missione di lungo periodo sono definite nei termini di riferimento allegati al presente Memorandum.
Articolo 12
Status e responsabilità degli esperti
1.
Gli esperti di cui agli articoli 10 e 11 svolgono i loro compiti, che si limitano al supporto tecnico e alla consulenza, per le finalità del presente Memorandum. Gli esperti agiscono sempre in conformità alle linee guida e alle istruzioni fornite dalle competenti autorità italiane e in stretta collaborazione con le autorità diplomatiche/consolari sudanesi. Gli esperti non possono esercitare alcun potere di polizia né svolgere attività di controllo.
2.
Gli esperti inviati in Italia alle condizioni previste nel presente Memorandum sono soggetti alla legge italiana in materia di responsabilità civile e penale.
Articolo 13
Spese relative alle interviste e all'invio di esperti
1.
La Parte italiana si fa carico delle spese derivanti dalle attività svolte dalle autorità diplomatiche/consolari sudanesi in relazione alle interviste delle persone da rimpatriare e al rilascio dei documenti di viaggio d'emergenza sudanesi, nonché delle spese, comprese quelle di viaggio e di vitto e alloggio, connesse all'eventuale invio di esperti sudanesi di cui agli articoli 10 e 11.
Articolo 14
Procedure di rimpatrio nei casi di necessità e urgenza
1.
Qualora le Parti riconoscano, di comune accordo, l'esistenza di casi di necessità e d'urgenza, le procedure per stabilire l'identità delle persone da rimpatriare possono essere eseguite in territorio sudanese, in conformità dei rispettivi ordinamenti e legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali assunti da entrambi gli Stati, nonché, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Africana.
2.
In tali casi, le Parti concordano tempi e modalità di trasporto, nonché le garanzie per il ritorno nel territorio italiano di coloro i quali non risultino essere cittadini sudanesi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Le suddette procedure sono seguite esclusivamente nei casi di necessità ed urgenza, che sono valutati, previo comune accordo, dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalle competenti autorità sudanesi;
b) Il vettore aereo che trasporta le persone da rimpatriare non lascerà il territorio sudanese fino a quando non siano stati eseguiti i dovuti controlli da parte delle competenti autorità sudanesi, in modo che coloro i quali non risultano essere cittadini sudanesi possano essere ricondotti in Italia dallo stesso. vettore aereo. Se, per motivi contingenti, non è possibile seguire tale procedura, la Parte italiana garantisce il ritorno sul proprio territorio, senza alcun indugio, a bordo del primo volo disponibile, delle persone che non risultano essere cittadini sudanesi;
c) La presenza di personale di sicurezza a bordo del vettore aereo che trasporta le persone da rimpatriare sarà assicurata o dalla Parte italiana o dalla Parte sudanese, secondo modalità da stabilire caso per caso.
CAPITOLO III
PROTEZIONE DATI
Articolo 15
Protezione dei dati personali e delle informazioni classificate
1.
Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti nell'ambito del presente Memorandum, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste e in conformità delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali sui diritti umani dei rispettivi Stati e, in particolare, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e; per il Sudan, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Africana.
2.
Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello garantito dall'altra Parte e adotta le misure necessarie per ridurre i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati stessi, di divulgazione non autorizzata, di alterazione, di accesso da parte di persone non autorizzate o di eventuali forme non autorizzate di elaborazione di tali dati.
3.
Su richiesta del!'Autorità competente che ha trasmesso i dati, l'Autorità competente che li ha ricevuti è obbligata a rettificare, bloccare o cancellare i dati che sono inesatti o incompleti, · oppure se l'acquisizione o il trattamento contrastano con le disposizioni del presente Memorandum o con l'ordinamento giuridico applicabile al!'Autorità competente che li ha forniti.
4.
Le Autorità competenti, qualora vengono a conoscenza che i dati ricevuti in attuazione del presente Memorandum sono inesatti o incompleti, adottano le misure necessarie per impedire l'erroneo affidamento sugli stessi, procedendo, eventualmente, all'integrazione, alla cancellazione o alla rettifica di tali dati. Nel caso in cui i dati siano inesatti, incompleti, inattendibili o diano luogo a difficoltà di interpretazione, l'Autorità competente che li ha ricevuti lo notifica al!'Autorità competente che li ha fomiti.
5.
I dati e le informazioni trasferiti in attuazione del presente Memorandum non possono essere divulgati alle Autorità competenti ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, senza il preventivo consenso dell'Autorità competente che li ha forniti.
6.
Le informazioni classificate sono scambiate e protette dalle Autorità competenti con le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, in conformità alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali sullo scambio e a protezione delle informazioni classificate dei rispettivi Stati.
CAPITOLO IV
PROCEDURE FORMALI E SPESE
Articolo 16
Riunioni e consultazioni
1.
Ai fini dell'attuazione del presente Memorandum, nonché per valutare e migliorare la collaborazione, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni.
2.
Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Sudan e in Italia.
Articolo 17
Spese
1.
Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Memorandum, le spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto dalle Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza dovesse comportare spese elevate, le Autorità competenti si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta, nonché il modo in cui ripartire le spese.
2.
Se non diversamente previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dall'Autorità competente ricevente, mentre i costi di viaggio e di soggiorno sono sostenuti dall'Autorità competente inviante.
Articolo 18
Lingua di lavoro
1.
Per l'attuazione della collaborazione sancita nel presente Memorandum le Autorità competenti utilizzano la lingua inglese, corredata da eventuale traduzione nelle rispettive lingue nazionali.
Articolo 19
Composizione delle controversie
1.
Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum sono risolte tra le Parti in via amichevole, attraverso consultazioni e negoziati.
Articolo 20
Efficacia, emendamenti e cessazione
1.
Il presente Memorandum diviene efficace all'atto della firma ed ha una durata illimitata.
2.
Il presente Memorandum può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
3.
Il presente Memorandum resta efficace fino a che una delle Parti comunica all'altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di risolverlo.