Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO  
PROTOCOLLO INTESA 3 agosto 2022
  Attuazione delle procedure semplificate relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:protocollo.intesa:2022-08-03;nir-1

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione";

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73  , recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

VISTO, in particolare, l'Articolo 44, recante "Semplificazione delle verifiche di cui all' articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "

PREMESSO che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato, di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ; che le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale(di seguito indicate come Organizzazioni Datoriali), firmatarie del presente documento, nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale e territoriale, nei diversi settori economici, attività di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro che ad esse aderiscono o conferiscono apposito mandato;

CONSIDERATO

a) che l' articolo 44, comma 1 del D.L. n. 73/2022  , in vigore dal 22 giugno 2022, ha introdotto una procedura semplificata in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022 per le verifiche già rimesse agli Ispettorati del lavoro, dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili;

b) che dette verifiche sono demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell'Ispettorato del lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, ai professionisti di cui all' articolo 1 della L. n. 12/1979  e alle Organizzazioni Datoriali;

c) che, in caso di esito positivo di dette verifiche, è rilasciata apposita asseverazione, sulla base di linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022, che il datore di lavoro produce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione;

d) che è prevista una ulteriore semplificazione introdotta dall' articolo 44, comma 5 del decreto legge 73/2022  , che esclude la presentazione della asseverazione con riferimento alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro, presentate dalle Organizzazioni Datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Protocollo di Intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 44;

e) che la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa consente altresì - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all' art. 27, comma 1-ter, del D.lgs. n. 286/1998  - l'applicazione della procedura semplificata che sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con la mera comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la quale è poi trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto;

f) che le Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente documento hanno offerto la loro disponibilità ad avvalersi dell'ausilio delle proprie articolazioni territoriali, organizzazioni associate e/o le società di servizi da esse controllate e/o partecipate per l'espletamento delle suddette procedure semplificate;

LE PARTI CONCORDANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA


   
  Art. 1 

(Oggetto del Protocollo)

 
  1.  Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure semplificate relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato;
 
  2.  il presente Protocollo impegna le Organizzazioni Datoriali firmatarie, con riferimento alle istanze di nulla osta al lavoro già presentate a valere sul DPCM 21/12/2021  relativo all'anno 2021 e, ai fini della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato per le procedure a valere sul DPCM relativo all' annualità 2022, ad acquisire idonea attestazione di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del Protocollo, per conto di ogni datore di lavoro che ha conferito apposito mandato;
 
  3.  la sottoscrizione del presente Protocollo esclude la presentazione della asseverazione da parte del datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
 
  4.  le Organizzazioni Datoriali sono tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione di cui sopra, prodotta dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità, e utilizzata ai fini delle verifiche in questione.
 
 
  Art. 2 

(Durata)

 
  1.  Il presente Protocollo avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato, per il medesimo periodo, mediante esplicita manifestazione di volontà da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Organizzazioni Datoriali firmatarie ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula.
 
  2.  La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
 
  Art. 3 

(Modifiche)

 
  1.  Il presente Protocollo può essere sottoscritto per adesione da altre Organizzazioni Datoriali e può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art. 4 

(Trattamento dei dati)

 
  1.  Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003  , "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101 
 
 
  Art. 5 

(Sottoscrizione)

 
  1.  La sottoscrizione del presente Protocollo potrà avvenire tramite invio di e-mail alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione Dgimmigrazione@lavoro.gov.it, recante la condivisione e l'approvazione del Protocollo stesso.
 

 

Roma, 3 agosto 2022

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione dott.ssa Tatiana Esposito