In considerazione del fatto che l'avvenuta sospensione temporanea italiana - alla data del 24 settembre 1994 - dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici del 18 febbraio 1983 potrebbe comportare indesiderabili disagi sia per la minoranza italiana in Slovenia che per la minoranza slovena in Italia, le due Parti, anche in armonia con gli obiettivi generali perseguiti dallo scambio di note effettuato ad Osimo il 10 novembre 1975 a favore delle rispettive minoranze, adottano la presente intesa valida fino all'entrata in vigore tra l'Italia e la Slovenia di un nuovo accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli accademici.
Le due Parti constatano di comune accordo che l'accordo sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici del 18 febbraio 1983 si riferiva a regolari corsi di studio ordinari, in quanto altri tipi di corsi non erano compresi nelle tipologie e nelle metodologie di studio accolte dalle Parti. Pertanto le due Parti interpretano l'attuazione e l'applicazione dello stesso, dopo il 24 settembre 1994 e fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo, nella maniera seguente:
1. I diplomi e i titoli accademici possono essere riconosciuti unicamente se vengono conseguiti - dopo regolari corsi ordinari svoltisi senza l'ausilio di interpreti cosi' come previsto per la generalita' degli studenti - presso universita' o altri istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dei due Paesi, che adempiano a tutti i requisiti della legislazione nazionale per il rilascio dei titoli accademici. Salvo specifiche intese da formalizzarsi per via diplomatica, sono esclusi da questo riconoscimento i diplomi ed i titoli accademici conseguiti sulla base di studi che anche parzialmente si siano svolti o siano stati organizzati in Paesi terzi, ovvero in istituzioni pri- vate dei due Paesi le quali non abbiano lo status giuridico di universita', o con la loro collaborazione. Sono comunque esclusi dal riconoscimento i titoli conferiti sulla base di corsi di laurea accelerati, estivi o organizzati con lezioni tenute nei fine settimana o nei giorni festivi.
2. Le lauree ed i titoli accademici possono essere riconosciuti previo accertamento che l'interessato abbia effettivamente soggiornato nel Paese in cui ha sede l'universita' oppure l'istituto universitario. Gli attestati si rilasciano sulla base della legislazione interna di ciascuna delle due Parti. Il primo capoverso del presente punto non si riferisce agli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e a quella slovena in Italia.
Il presente memorandum d'intesa entrera' in vigore al momento in cui le parti contraenti si saranno scambiate la notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Firmato a Roma il 10 luglio 1995 nelle lingue italiana e slovena.
Per il Governo della Repubblica di Slovenia Il Segretario di Stato: dott. Pavel Zgaga
Per il Governo della Repubblica italiana Il vice direttore generale delle relazioni culturali Min. plen.: Massimo Spinetti