TRA
Prefettura di Massa Carrara - UTG
l'Azienda USL Toscana Nord Ovest Zona Apuane
e
SdS Lunigiana
e
Gli Enti Gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) convenzionati con la Prefettura di Massa Marrara - UTG
VISTI E CONSIDERATI
- L' art. 2 del D.Lgs. 25/2008 che annovera tra le persone vulnerabili "minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le qua/i è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali";
- L' art.19 del D.Lgs. 251/2007 che stabilisce che "Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale";
- L' art.13 del D.Lgs. 25/2008 relativo alla possibilità di ammettere al colloquio avanti al Commissione Territoriale personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza ai cittadini stranieri portatori delle particolari esigenze di cui all'art. all' art. 17 del D.Lgs. 142/2015 ;
- L' art. 28 co. 1 lett b) del D.Lgs. 25/2008 relativo all'esame prioritario della domanda presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate all' art. 17 del D.Lgs. 142/2015 ;
- L' art. 27 comma 1 bis del D.Lgs 251/2007 , introdotto dal D.Lgs. 18/2014 , e le "Linee guidaper la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno, subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale"che ne danno attuazione;
- La Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e in particolare gli artt.10 (Criteri applicabili all'esame delle domande), 14 (Colloquio personale), 21 (Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite) e 22 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura);
- La Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme peri rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e in particolare l'art. 20 che stabilisce che "Nel l'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individua/e, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale";
PREMESSO CHE
Come descritto nelle "Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale", i richiedenti e titolari di protezione internazionale sono una popolazione a elevato rischio di sviluppare sindromi psicopatologiche a causa della frequente incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche.Sono persone costrette ad abbandonare il proprio paese generalmente per sottrarsi a persecuzioni o al rischio concreto di subirne. Possono anche fuggire da contesti di violenza generalizzata determinati da guerre o conflitti civili nel proprio Paese di origine. Inoltre, durante il percorso migratorio, possono essere esposti a pericoli e traumi aggiuntivi determinati dalla pericolositàdi questi viaggi che si possono concretizzare in situazioni di sfruttamento, violenze e aggressioni di varia natura compresa quella sessuale, la malnutrizione, l'impossibilità di essere curati, l'umiliazione psicofisica, la detenzione e i respingimenti.
Gli eventi traumatici che colpiscono i richiedenti e titolari di protezione internazionale determinano gravi conseguenze sulla loro salute fisica e psichica con ripercussioni sul benessere individuale e sociale dei familiari e della collettività. In talecontesto si sviluppano le attività della Prefettura di Massa Carrara - Ufficio Territoriale del Governo, quelle dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Apuane e SdS Lunigiana, nonché degli enti gestori dei CAS convenzionati con la Prefettura nella gestione dei richiedenti asilo ed ogni altro enteindicato dalla Prefettura odall'Azienda USL che svolge attivitàsocio-sanitaria a supporto dell'emersione, cura e gestione dei casi di salute mentale tra i richiedenti asilo (vedasi ad esempio il progetto SPRINT della Regione Toscana). La Salute Mentale dell'Azienda USL è organizzata in unità funzionali, Salute Mentale Adulti e Salute Mentale Infanzia Adolescenza che oltre ad assicurare i servizi di salute mentale di comunità si adoperano per rendere tali servizi sempre più capaci di rispondere, in maniera efficiente ed efficace, ai bisogni di salute mentale della popolazione.
Tale sfida richiede lo sforzo di operare attivamente su più livelli di integrazione, coinvolgendo soggetti istituzionali, forze sociali, operatori pubblici e privati, secondo il principio di partecipazione. Nell'ambito delle proprie attività, le UU.FF. di Salute Mentale prendono altresì in carico pazienti in attesa dell'audizione avanti la Commissione Territoriale ovvero in attesa di definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e, pertanto, date le competenze specifiche, risultano essere i soggetti adeguati a fornire il supporto necessario alle attività della Commissione nell'ambito delle possibili vulnerabilità psichiche e psichiatriche di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Gli Enti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti asilo convenzionati con la Prefettura garantiscono beni e servizi ai richiedenti asilo, nonché misure di assistenza e di protezione della singola persona così come previsto nel capitolato d'appalto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art.1
Finalità
1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Zona Apuane e SdS Lunigiana, e gli enti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) convenzionati con la Prefettura di Massa Carrara si impegnano alla costruzione di canali comunicativi privilegiati - in entrambi i sensi - al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti la collaborazione e lo scambio di informazione su specifici casi.
Art. 2
Attività dei soggetti
1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara per il tramite degli enti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) convenzionati con la Prefettura si impegna a segnalare alle UU.FF.di Salute Mentale dell'Azienda ed a ogni altro ente indicato dall'AziendaUSL, previo consenso scritto dei diretti interessati, situazioni di sospetta vulnerabilità di carattere psicologico o psichiatrico concernenti richiedenti protezione internazionale che possano emergere nel corso dell'ospitalità c/o i centri di accoglienza. A tal fine la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara si impegna per il tramite degli enti gestori dei CAS convenzionati, a mettere a disposizione delle UU.FF. di Salute Mentale e/o altri enti/servizi indicati dall'Azienda interpreti e mediatori linguistici individuati sulla base della lingua parlata da ciascun richiedente secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate.
2. Le Unità Funzionali Salute Mentale Adulti e Salute Mentale Infanzia Adolescenza della Zona Apuane e della SdS Lunigiana:
- si impegnano ad esaminare i casi segnalati dalla Prefettura per il tramite dei responsabili degli enti gestori dei CAS convenzionati con la stessa relativi ai soli richiedenti protezione internazionale residenti nella Provincia di Massa Carrara come situazioni di sospetta vulnerabilità di carattere psicologico o psichiatrico, a redigere e a trasmettere alla Prefettura di Massa Carrara, previo consenso scritto della persona richiedente protezione internazionale: relazioni relative a effettivi disagi e/o patologie di carattere psicologico o psichiatrico che possano affliggere richiedenti protezione internazionale al fine di assistere la Prefettura nell'acquisizione di elementi sullo stato di salute, necessari all'esercizio delle funzioni dì cui la stessa è incaricata ex lege;
- si impegnano, ove necessario, a favorire e supportare i percorsi diagnostici e di cura dei richiedenti protezione internazionale presenti nei CAS anche con mediatori individuati ed attivati dagli stessiservizi di Salute Mentale a seconda delle necessità di cura individuate nella fase diagnostica.
Art.3
Durata e oneri
1. Il protocollo d'intesa ha durata annuale e non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Alla scadenza, il protocollo si rinnova automaticamente per la medesima durata, fatta salva la facoltà delle parti di recedere. La manifestazione della volontà di recedere dall'accordo deve avvenire in forma scritta con un preavviso di 30 giorni.
Massa, 14 gennaio 2021