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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE  
PROTOCOLLO INTESA 18 gennaio 2018
  Per la condivisione delle in formazioni contenute nella banca dati del Sistema Informativo Minori (SIM) relative alle denunce di scomparsa di minori stranieri non accompagnati comunicate al CGPS.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:protocollo.intesa:2018-01-18;nir-1

TRA

LA DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176  con la quale è stata ratificata la Convenzione su i diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, e segnatamente l'articolo 3 dove si prevede che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286  , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e segnatamente l'articolo 19 che prevede il divieto di espulsione d i un cittadino straniero di età inferiore ai 18 anni;

VISTO l'articolo 33 del sopracitato d.lgs. 286/ 1998  , che prevede l'istituzione , presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  , e in particolare l'articolo 15 che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  e s.m.i., e in particolare l'articolo 19, comma 5 nella parte in cui prevede che "l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato [...] al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati";

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47  recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei mino ri stranieri non accompagnati", che all'articolo 9, comma 1 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la banca dati denominata Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535  , recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ";

VISTI in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera i) del lo stesso d.p.c.m., che attribuisce al Comitato il compito di provvedere al censimento dei minori presenti non accompagnati e l'articolo 4, comma 2, che autorizza l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri;

VISTO l' articolo 5 del predetto d.p.c.m. 535/1999  , che definisce le modalità attraverso le quali ottemperare al compito di censimento dei minori non accompagna ti presenti, sulla base delle segnalazioni ricevute da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dagli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o d ella presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ai sensi dell' articolo 12, comma 20 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95  , convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135  , ha cessato le proprie attività il 2 agosto 2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, al fine di migliorare il sistema di monitoraggio e censimento delle informazioni relative ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in attuazione del citato articolo 9 della l. 47/2017  ha istituito il Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM) che raccoglie le informazioni censite ai sensi dell' articolo 5 del d.p.c.m 535/1999  ;

VISTA la legge 14 novembre 2002, n. 203  , recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007  con il quale , su proposta de l Presidente del Consiglio dei ministri , si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di persone scomparse, con i poteri di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2014  con il quale , su proposta de l Presidente del Consiglio dei ministri , si è provveduto alla nomina del Prefetto Vittorio Piscitelli quale Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 198 8, n. 400 e i compiti di cui all'articolo 1, comma 1 e 3 del decreto del P residente della Repubblica del 22 luglio 2009;

CONSIDERATO che il citato d.p.c.m. del 22 luglio 2009  , attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche per promuovere adeguate sinergie a garanzia di un efficace coordinamento degli interventi;

RITENUTO opportuno contrastare il fenomeno dell'irreperibilità dei minori stranieri non accompagnati con adeguate misure al fine di prevenire rischi di sfruttamento o di impiego degli stessi in attività illecite;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;

VISTA la raccomandazione n. 1969 del Consiglio d'Europa del 15 aprile 2011 , relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017 - 2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017;

VISTA la risoluzione del Consiglio d'Europa 2136 (2016) del 13 ottobre 2016 attraverso la quale si sollecitano gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione dei minori e a prevenirne l'allontanamento dalla rete dell'accoglienza, anche attraverso la cooperazione con i Paesi di origine;

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 , nella quale vengono sollecitati gli Stati membri ad istituire banche dati capaci di tracciare i percorsi dei minori e prevenire i rischi di sfruttamento;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio Europeo del 12 aprile 2017, nella quale sono indicate azioni volte a rafforzare la protezione di tutti i minori migranti;

CONSIDERATA la necessità di favorire la cooperazione interistituzionale al fine di migliorare le procedure attinenti ai casi di scomparsa o ritrovamento dei minori stranieri non accompagnati e prevenire fatti penalmente rilevanti in danno degli stessi, nell'ottica del perseguimento del superiore interesse del minore;

Le Pubbliche Amministrazioni summenzionate convengono e stipulano quanto segue:


   
  Articolo 1 

Ambito del Protocollo

 
  1.  Con il presente Protocollo, la Direzione Generale dell' Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominata DGIPI), e il Commissario straordinario del Governo per le Persone S comparse (di seguito denominato CGPS ) definiscono le modalità di condivisione del le informazioni sui Minori Stranieri Non Accompagnati (di seguito denominati MSNA ) contenute nella banca dati denominata Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (da ora indicata con SIM ) di cui è titolare la DGIPI.
 
  2.  La procedura prevista dal presente protocollo riguarda esclusivamente lo scambio di informazioni censite nella banca dati attualmente istituita presso la DGIPI.
 
 
  Articolo 2 

Finalità

 
  1.  La condivisione di ogni informazione ri guardante i MSNA acquisita ai sensi del presente Protocollo , deve essere finalizzata esclusivamente a garantire il perseguimento del superiore interesse del minore e riguarda unicamente le denunce di scomparsa di minori stranieri comunicate dai Prefetti al CGPS, ai sensi dell' articolo 1, comma 4 della legge 14 novembre 2012 n. 203  .
 
 
  Articolo 3 

Modalità operative

 
  1.  Le Autorità competenti definiscono le procedure , descritte nei successivi articoli 5 e 6 del presente Protocollo , finalizzate allo scambio delle in formazioni contenute nel SIM e richieste dal CGPS a fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 2  del presente Protocollo.
 
 
  Articolo 4 

Ambito di utilizzo dei dati

 
  1.  Le informazioni sui M SNA acquisite ai sensi degli articoli 5 e 6 potranno essere utilizzate dal CGPS in conformità della normativa nazionale e internazionale nei casi di scomparsa o ritrovamento dei minori .
 
 
  Articolo 5 

Modalità di condivisione delle informazioni

 
  1.  Procedura ordinaria Il CGPS accede alle informazioni di cui all' articolo 1  previa richiesta scritta alla DGIPI.
 
  2.  La richiesta è inoltrata, nel rispetto delle previsioni dell' articolo 4, comma 4 del d.p.c.m. 535/1999  inerenti la sicurezza dei dati acquisiti in formato elettronico, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:minoristranieri@pec.lavoro.gov.it.
 
  3.  Qualora le informazioni richieste siano presenti nel SIM, la DGIPI si impegna, entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della richiesta, a fornire le informazioni tramite posta elettronica certificata. Qualora le informazioni richieste non siano disponibili nel SIM, la DGIPI provvede a comunicarne l'esito negativo al CGPS. In ogni caso, la DGIPI fornisce la risposta inviandola al richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del CGPS:uffcomm.personescomparse@pec.interno.it Nel caso in cui la richiesta delle informazioni da parte del CGPS pervenga alla DGIPI allorquando gli Uffici competenti abbiano già terminato le proprie attività quotidiane, la risposta dovrà essere immediatamente inviata alla ripresa delle attività, il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
 
 
  Articolo 6 

Modalità di condivisione delle informazioni Procedura d'urgenza

 
  1.  In caso di urgenza l'ufficio del CGPS può richiedere le informazioni necessarie anche per via telefonica contattando lo specifico punto di contatto operativo individuato presso la DGIPI, i cui riferimenti ed orari di reperibilità sono indicati nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Protocollo. Il punto di contatto interessato deve fornire le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.
 
 
  Articolo 7 

Reciprocità dello scambio informativo

 
  1.  Al fine di garantire un reciproco ed utile scambio delle informazioni sui MSNA , il CGPS si impegna a rendere disponibile per la DGIPI, ove ciò non comporti pregiudizio per la riservatezza degli atti di indagine, ogni informazione sul minore acquisita nel corso della trattazione del caso che risulti pertinente rispetto al contenuto informativo del SIM.
 
 
  Articolo 8 

Valutazioni periodiche

 
  1.  Le Autorità competenti , al fine di valutare le attività condivise nel corso dell'anno e per discutere eventuali modi fiche normative che incidano sulla operatività del presente Protocollo, si riuniscono almeno una volta l'anno con facoltà di invitare alle riunioni altri organismi od enti di volta in volta interessati.
 
 
  Articolo 9 

Durata del Protocollo d'Intesa

 
  1.  Il presente Protocollo ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di espressa volontà di recesso o di modifica degli accordi manifestata da parte di almeno una delle Autorità competenti. La volontà di recesso deve essere comunicata almeno trenta giorni prima della scadenza. Le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento previa consultazione tra le Autorità competenti.
 

 

Roma, 18 gennaio 2018

Il Commissario straordinario del Governo per le Persone Scomparse Prefetto Vittorio Piscitelli

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione Dott.ssa Tatiana Esposito