Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
PROTOCOLLO INTESA 18 giugno 2007
  Per la fornitura di dati e lo scambio di informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2007-06-18;nir-1

tra

l?Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma - via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale 813929759582); di seguito denominato INPS, rappresentato dal Direttore Generale, dottor Vittorio Crecco

il Ministero dell'Interno - con sede in Roma - p.zza del Viminale, di seguito denominato MINISTERO DELL'INTERNO; rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi, vicecapo Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione e Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Premesso che:

l' legge 30 luglio 2002, n. 189  che ha modificato l' art 22 del T.U. sull'immigrazione n. 286/98  ha istituito presso la Prefettura UTG di ogni Provincia uno Sportello Unico per l'Immigrazione, cui fanno capo le procedure relative all'assunzione e al ricongiungimento familiare degli stranieri;

l' art 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2994, n. 334  , concernente il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394  , in materia dl immigrazione, ha definito l'assetto organizzativo dello Sportello Unico per l'immigrazione;

la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2905 ha impartito le modalità di funzionamento degli Sportelli Unici per l'Immigrazione quali referenti istituzionali / decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori extracomunitari e di ricongiungimento familiare, presupponendo la condivisione di notizie utili per l'attività connessa allo svolgimento delle procedure di competenza del menzionati Sportelli;

l'INPS gestisce, in base alla legge n. 243/2004  , il Casellario centrale per la raccolta, conservazione e la gestione dei dati relativi alle posizioni previdenziali attive, per la cui piena operatività, ai fini del monitoraggio dell'occupazione, e prevista, dal Decreto 4 febbraio 2005, l'acquisizione delle "informazioni relative ai permessi di soggiorno degli extracomunitari risultanti negli Archivi del Ministero dell'Interno" (art. 6 );

l'INPS gestisce, in base all' art. 18 comma 9 della Legge n. 189/2002  , l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, che confluisce all'interno del Casellario; l'archivio e costituito sulla base delle informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari, ai quali è concesso il titolo di soggiorno per motivi di lavoro o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - gestisce l'archivio automatizzato in materia di immigrazione ed asilo, come da previsione ex art. 2 comma 2 del DPR n. 242 del 27 luglio 2004  ;

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza gestisce l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno;

il Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, e responsabile del completamento della procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno di cui all' art. 5 del D.Lgs n. 286/1998  (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonche' del rilascio del permesso di soggiorno CE di cui al decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 3  , adottato "in attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", entrato in vigore il 14 febbraio 2007, nonche' per tutte le ulteriori attività assegnate allo Sportello Unico;

l' art 41 del DPR 394/1999  cosi come modificato dall' art 38 del DPR 334/2004  dispone che le Questure comunichino per via informatica o telematica all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, gestito dall'INPS, i casi in cui il permesso di soggiorno e utilizzato per un motivo diverso da duello riportato nel documento sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni di variazione anagrafiche previste dall' art. 6, comma 2 del Testo unico  e di quelle del datore di lavoro previste dall'art. 2 del medesimo Testo Unico nonché in esito alla obbligatorietà di comunicazione delle variazioni anagrafiche esistente in capo ai Comuni ex art. 34 legge n. 903 del 21.2.1965  recante "Comunicazioni in materia di Previdenza Sociale";

il DPR. n. 242 del 27 luglio 2004  , Regolamento per la razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, stabilisce che i sistemi informativi e gli archivi in materia di immigrazione siano interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del Testo unico sull'immigrazione e del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 394/99  , come modificato dal D.P.R. n. 334/2004  ;

tanto l'INPS che il Ministero dell'Interno sono interessati a stabilire rapporti di collaborazione regolari e continui per Io scambio di informazioni relative ai rapporti di lavoro dei cittadini stranieri;

visto il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Innovazione e delle Tecnologie del 2 maggio 2006 avente per oggetto "Regole tecniche per l'interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione" ed il parere favorevole dei Garante per la protezione dei dati personali reso con decreto del 16 marzo 2006 con riguardo al medesimo Decreto Interministeriale;

SI RICORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE


   
  Art. 1 

Oggetto del Protocollo d'intesa

 
  1.  Il presente Protocollo d'intesa e finalizzato allo scambio ed all'incrocio di informazioni e dati, allo scopo di migliorare l'affidabilità e la qualità delle informazioni presenti nei rispettivi archivi - relative ai rapporti di lavoro dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per i lungo soggiornanti o di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa - rendendo disponibili le risultanze delle attività di scambio e di incrocio alle parti che sottoscrivono iI presente accordo per le rispettive finalità istituzionali, nel pieno rispetto della vigente normativa di tutela della riservatezza dei dati.
 
 
  Art. 2 

Modalità dei collegamenti e accesso

 
  1.  Lo scambio dei dati avverrà seconde le modalità tecniche concordate tra i servizi informatici delle amministrazioni coinvolte e riportate nell'unito allegato tecnico e comunque nel rispetto delle normative e regolamenti in materia di privacv, in linea portento con idonei criteri di gestione dei sistemi di sicurezza nelle fasi di acquisizione e trattamento dei dati ad opera degli enti interessati
 
 
  Art. 3 

Impegni dell'INPS

 
  1.  L'INPS si impegna a fornire, con le modalità ed i tempi concordati e riportati nell'allegato tecnico di cui all' art. 2  , su richiesta del Ministero dell'Interno, le seguenti informazioni sul rapporto di lavoro del lavoratore straniero o cittadino comunitario:
   denuncia nominativa dei rapporti di lavoro;
   situazione contributiva degli ultimi due anni solari con riferimento alla data della richiesta;
   report statistici.
 
  2.  I dati forniti saranno accompagnati, altresì, da informazioni relative alla data dell'ultimo aggiornamento e dal numero del permesso di soggiorno del lavoratore, ove presente. L'INPS mette a disposizione i dati cosi come risultano nei propri archivi al momento del trasferimento telematico. L'INPS si impegna a realizzare tra i propri dati e quelli forniti dal Ministero dell'Interno di cui all'articolo successivo, un incrocio delle variabili anagrafiche dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed a mettere a disposizione del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per le proprie finalità istituzionali - le risultanze ottenute dai citati incroci di dati.
 
 
  Art. 4 

Impegni del Ministero dell'Interno

 
  1.  Il Ministero dell'Interno si impegna a fornire all'INPS:
   dati relativi a nulla osta e/o permessi di soggiorno, rilasciati o rinnovati a cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato o stagionale, o che consentano iI lavoro (permesso per studio o formazione, permesso per motivi familiari, permesso per motivi umanitari, permesso di soggiorno per asilo politico;
   dati ricavati dalle informazioni acquisite presso gli Sportelli Unici istituiti presso le Prefetture UTG {codice fiscale del lavoratore, codice fiscale - o partita IVA - e indirizzo del datore di lavoro, condizioni contrattuali costituenti il presupposto della concessione del nulla osta o del rinnovo dei permesso di soggiorno;
    dati relativi a permessi di soggiorno CE, rilasciati a cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo , ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  , attuativo della Direttiva 2003/109/CE .
 
 
  Art. 5 

Riservatezza dei dati

 
  1.  L'INPS e il Ministero dell'Interno utilizzeranno le informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di competenza e dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ( Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e successive modifiche).
 
 
  Art. 6 

Scambio dei dati

 
  1.  Le parti nello scambio di informazioni si uniformeranno alle disposizioni contenute nel citato Decreto Interministeriale del 2 maggio 2006 per quanto concerne la sicurezza dei dati.
 
  2.  Le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi incaricati del trattamento dei dati.
 
 
  Art. 7 

Spese

 
  1.  Nessun onere finanziario aggiuntivo deriva a carico delle Amministrazioni interessate per I'attività di interscambio ed elaborazione dei dati oggetto del presente protocollo. Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano pertanto a carico di ciascuna amministrazione fornitrice.
 
 
  Art. 8 

Comitato di Monitoraggio

 
  1.  In relazione alle attività previste dal presente Protocollo, e istituito un Comitato di Monitoraggio, con compiti di analisi dell'evoluzione dello stato degli archivi e degli aggiornamenti tecnologici e normativi, e di risoluzione delle eventuali criticità.
 
  2.  Il Comitato, che avrà sede presso il Palazzo del Viminale, sarà composto da tre rappresentanti dell'INPS e da altrettanti del Ministero dell'Interno, designati rispettivamente, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Demografici. Il rappresentante del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione rivestirà il ruolo di Presidente del Comitato.
 
  3.  Lo stesso si riunirà con cadenza minima trimestrale.
 
  4.  Per lo svolgimento dell'incarico di componente del predetto Comitato non è previsto alcun corrispettivo economico.
 
 
  Art. 9 

Durata del Protocollo d'intesa

 
  1.  II presente Protocollo avrà durata complessiva di 3 anni e sarà automaticamente rinnovabile per un ulteriore analogo periodo, salvo l'esercizio del diritto di disdetta entro i 9D giorni precedenti la scadenza del medesimo.
 
 
  Art. 10 

Avvio operativo delle attività

 
  1.  L'avvio operativo delle attività previste dal presente protocollo avverrà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione, sotto costante monitoraggio del Comitato dl cui all' art. 8  .