tra
l?Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma - via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale 813929759582); di seguito denominato INPS, rappresentato dal Direttore Generale, dottor Vittorio Crecco
il Ministero dell'Interno - con sede in Roma - p.zza del Viminale, di seguito denominato MINISTERO DELL'INTERNO; rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi, vicecapo Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione e Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Premesso che:
l' legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha modificato l' art 22 del T.U. sull'immigrazione n. 286/98 ha istituito presso la Prefettura UTG di ogni Provincia uno Sportello Unico per l'Immigrazione, cui fanno capo le procedure relative all'assunzione e al ricongiungimento familiare degli stranieri;
l' art 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2994, n. 334 , concernente il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394 , in materia dl immigrazione, ha definito l'assetto organizzativo dello Sportello Unico per l'immigrazione;
la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2905 ha impartito le modalità di funzionamento degli Sportelli Unici per l'Immigrazione quali referenti istituzionali / decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori extracomunitari e di ricongiungimento familiare, presupponendo la condivisione di notizie utili per l'attività connessa allo svolgimento delle procedure di competenza del menzionati Sportelli;
l'INPS gestisce, in base alla legge n. 243/2004 , il Casellario centrale per la raccolta, conservazione e la gestione dei dati relativi alle posizioni previdenziali attive, per la cui piena operatività, ai fini del monitoraggio dell'occupazione, e prevista, dal Decreto 4 febbraio 2005, l'acquisizione delle "informazioni relative ai permessi di soggiorno degli extracomunitari risultanti negli Archivi del Ministero dell'Interno" (art. 6 );
l'INPS gestisce, in base all' art. 18 comma 9 della Legge n. 189/2002 , l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, che confluisce all'interno del Casellario; l'archivio e costituito sulla base delle informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari, ai quali è concesso il titolo di soggiorno per motivi di lavoro o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - gestisce l'archivio automatizzato in materia di immigrazione ed asilo, come da previsione ex art. 2 comma 2 del DPR n. 242 del 27 luglio 2004 ;
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza gestisce l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno;
il Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, e responsabile del completamento della procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno di cui all' art. 5 del D.Lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonche' del rilascio del permesso di soggiorno CE di cui al decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 , adottato "in attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", entrato in vigore il 14 febbraio 2007, nonche' per tutte le ulteriori attività assegnate allo Sportello Unico;
l' art 41 del DPR 394/1999 cosi come modificato dall' art 38 del DPR 334/2004 dispone che le Questure comunichino per via informatica o telematica all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, gestito dall'INPS, i casi in cui il permesso di soggiorno e utilizzato per un motivo diverso da duello riportato nel documento sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni di variazione anagrafiche previste dall' art. 6, comma 2 del Testo unico e di quelle del datore di lavoro previste dall'art. 2 del medesimo Testo Unico nonché in esito alla obbligatorietà di comunicazione delle variazioni anagrafiche esistente in capo ai Comuni ex art. 34 legge n. 903 del 21.2.1965 recante "Comunicazioni in materia di Previdenza Sociale";
il DPR. n. 242 del 27 luglio 2004 , Regolamento per la razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, stabilisce che i sistemi informativi e gli archivi in materia di immigrazione siano interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del Testo unico sull'immigrazione e del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 394/99 , come modificato dal D.P.R. n. 334/2004 ;
tanto l'INPS che il Ministero dell'Interno sono interessati a stabilire rapporti di collaborazione regolari e continui per Io scambio di informazioni relative ai rapporti di lavoro dei cittadini stranieri;
visto il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Innovazione e delle Tecnologie del 2 maggio 2006 avente per oggetto "Regole tecniche per l'interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione" ed il parere favorevole dei Garante per la protezione dei dati personali reso con decreto del 16 marzo 2006 con riguardo al medesimo Decreto Interministeriale;
SI RICORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Oggetto del Protocollo d'intesa
Modalità dei collegamenti e accesso
Impegni dell'INPS
Impegni del Ministero dell'Interno
Riservatezza dei dati
Scambio dei dati
Spese
Comitato di Monitoraggio
Durata del Protocollo d'intesa
Avvio operativo delle attività