TRA
La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana
E
Save the Children Italia ETS
La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana Camilla Bianchi, domiciliata per il presente atto presso il Consiglio Regionale della Toscana, Palazzo Bastogi, Via Cavour, 18 - Firenze
E
Save the Children Italia ETS (d'ora in avanti denominata "Save the Children"), con sede in Roma, piazza di San Francesco di Paola, n. 9, codice fiscale n. 97227450158, PEC advocacy.savethechildren@postecert.it, rappresentata dalla dottoressa Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children, in qualità di Procuratore speciale, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata denominate congiuntamente le "Parti"
VISTI
- L'
art. 31 della Costituzione
italiana che prevede che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia dell'adolescenza adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la
legge 27 maggio 1991, numero 176
;
- La
Legge 20 marzo 2003, n. 77
che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, di Strasburgo del 25 gennaio del 1996;
- La
Legge Regionale della Toscana 1 marzo 2010, n. 26
, recante "Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza";
- La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio "La protezione dei minori migranti" del 12 aprile 2017 [COM (2017) 211 final];
- La Raccomandazione della Commissione Europea "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE) del 20 febbraio 2013;
- La Decisione della Commissione Europea Annual work programme for the implementation of the "Preparatory action- Child Guarantee Scheme/Establishing a European child guarantee and financial support" for 2017, del 16 agosto 2017 [C(2017) 5615];
- Le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, del 17 novembre 2010;
- La
Legge 1 ottobre 2012, n. 172
, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote);
- La
legge 7 aprile 2017, n. 47
recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- Il
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147
recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- Il
Codice Civile
(
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262
);
- Il
Codice Penale
(
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398
); - Lo Statuto di Save the Children Italia ETS
PREMESSO CHE
- La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza regionale (di seguito denominata "Garante") è il soggetto istituzionale che nel territorio della Regione Toscana assicura la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
- Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, la Garante promuove iniziative finalizzate alla protezione delle persone di minore età attraverso il pieno rispetto e la promozione di diritti loro riconosciuti dalla legge regionale, dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, anche in collaborazione con le organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza;
- La Garante nell'ambito delle proprie attività istituzionali promuove, tra le altre, iniziative per il contrasto alla povertà minorile e per la protezione dei minori migranti non accompagnati. In particolare la Garante provvede alla selezione e formazione della figura del tutore volontario del minore migrante non accompagnato, così come previsto dall'
art. 11 della legge n. 47 del 2017
;
- La Garante promuove altresì interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisica dei bambini e degli adolescenti nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;
- Sulla base dei compiti che la legge le attribuisce, la Garante agisce, tra l'altro, per la prevenzione ed il contrasto di qualsiasi forma di abuso e maltrattamento delle persone di minore età, promuovendo il diritto di bambini e adolescenti ad essere ascoltati e a partecipare a tutte le decisioni che li riguardano;
- Save the Children Italia ETS (di seguito denominata "Save the Children"), nell'ambito dei propri più ampi fini statutari di promozione e protezione dei diritti delle persone di minore età, sviluppa programmi per migliorare la vita dei minorenni in Italia e in Europa, agendo in diversi ambiti di intervento tra cui il contrasto alla povertà minorile e povertà educativa, il contrasto alla dispersione scolastica, la lotta alle disuguaglianze, la risposta alle emergenze, la protezione dei minori migranti non accompagnati, e la prevenzione di qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, con particolare attenzione ai maltrattamenti e abusi da parte di adulti in posizione fiduciaria rispetto ai minori (Child Safeguarding policy), adottando un approccio tale da favorire la partecipazione attiva delle persone di minore età alle scelte che le riguardano e un'attenta considerazione del loro punto di vista;
- Save the Children si è fatta promotrice, assieme le principali organizzazioni di tutela delle persone minore età e dei migranti, dell'adozione della
L. 7 aprile 2017 n. 47
"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" ed è impegnata per favorirne la piena attuazione in sinergia con tutti gli attori coinvolti, in un'ottica di miglioramento del sistema complessivo di accoglienza e tutela dei minori stranieri soli;
- Dal 2013 Save the Children si è fatta promotrice dell'adozione di regole di condotta e sistemi di Child-safeguarding presso organismi istituzionali e non, promuovendo azioni strutturate sia operative che di advocacy.
- La Garante e Save the Children (di seguito denominate congiuntamente "le Parti") intendono realizzare una collaborazione nell'area della tutela dei diritti delle persone di minore età con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni di vulnerabilità e svantaggio socio-culturale-educativo;
- Le Parti convengono che, a tal fine, appare opportuno procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che individui le principali aree di collaborazione, rinviando l'individuazione delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi ad accordi complementari, il cui contenuto sarà concordato successivamente alla firma del presente Protocollo.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
Il presente Protocollo ha per oggetto l'individuazione di aree di collaborazione tra le Parti e la realizzazione di iniziative congiunte in materia di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2.
La Garante e Save the Children, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle normative e dei principi richiamati in premessa, intendono avviare una collaborazione in aree di comune interesse, tra le quali in particolare: la condivisione e diffusione dei contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'analisi sull'attuazione della Convenzione stessa, anche con particolare riferimento alla situazione in Toscana, sulla base delle progettualità attive nella Regione e delle mappe elaborate per le pubblicazioni di Save the Children, la formazione dei tutori volontari dei minori migranti non accompagnati, la prevenzione e il monitoraggio di ogni forma di abuso e maltrattamento, il contrasto alla povertà minorile, alla povertà educativa, alla povertà alimentare con particolare riferimento al diritto all'accesso alla mensa scolastica, il contrasto alle nuove disuguaglianze, la promozione del benessere psicofisico, dei processi di innovazione sociale e dei diritti delle persone minori di età anche attraverso il loro ascolto e la loro partecipazione.
Art. 2
(Impegni delle Parti)
1.
Le Parti si impegnano, congiuntamente e nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e delle specifiche modalità di azione, a realizzare iniziative congiunte in un'ottica di collaborazione e sinergia nelle aree di comune interesse individuate nel presente Protocollo.
2.
Save the Children metterà a disposizione della Garante la propria expertise nelle aree di collaborazione sopra individuate, in particolare nell'ambito di iniziative rivolte ai tutori volontari, metterà altresì a disposizione informazioni, dati e analisi sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Toscana, da condividere nell'ambito di iniziative congiunte di diffusione e informazione sul territorio.
3.
Le Parti realizzeranno altresì iniziative congiunte in materia di contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà, inclusa quella educativa ed alimentare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione sull'accesso delle persone di minore età e delle loro famiglie alle misure previste dalla legislazione vigente, con una particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
4.
Le Parti collaboreranno alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'organizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione e l'ascolto delle persone di minore età relativamente ad ogni questione che le riguardi, nonché alla promozione delle migliori pratiche sviluppate sul territorio toscano in tema di inclusione, di innovazione sociale e di contrasto alla povertà educativa.
Art. 3
(Coordinamento e programmazione)
1.
Al fine dell'elaborazione della programmazione di iniziative da realizzarsi ai sensi del presente Protocollo viene costituito uno specifico gruppo di lavoro composto da almeno due rappresentanti indicati da ciascuna Parte, i quali potranno essere integrati da altri rappresentanti fino a un massimo di tre per ente, individuati di volta in volta a seconda dei temi oggetto delle iniziative.
2.
Per la realizzazione delle suddette iniziative può essere previsto, su iniziativa congiunta delle Parti, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali internazionali, nazionali, locali, pubblici e privati che condividono le finalità del presente Protocollo.
3.
Le Parti si impegnano a pubblicizzare ed a diffondere, attraverso opportune attività di comunicazione anche digitale di volta in volta concordate, le attività programmate ed i risultati raggiunti; si impegnano altresì alla costruzione di momenti di coprogrammazione, al fine di contribuire in maniera sempre più strutturata alla costituzione delle politiche dell'infanzia ai vari livelli amministrativo-istituzionali.
Art. 4
(Tutela della riservatezza e utilizzo dei loghi)
1.
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'
art. 1
del presente protocollo, previo consenso scritto della Parte a cui il segno distintivo appartiene.
2.
Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione della Parte cui tali informazioni o dati appartengono.
Art. 5
(Dati e ricerche)
1.
Tutte le informazioni e i dati emergenti dalle attività realizzate congiuntamente sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi soltanto con il loro consenso condiviso.
2.
Ciascuna iniziativa realizzata sulla base del presente Protocollo porta in intestazione i loghi e le denominazioni di ciascuna delle Parti e viene divulgata previo specifico accordo di entrambe.
Art. 6
(Policy, Codice etico, modello organizzativo)
1.
Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo.
2.
Save the Children, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nella "Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta" (di seguito anche "Policy"), pubblicata sul sito istituzionale della stessa (www.savethechildren.it/policies) e costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegata. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Garante dichiara di aver preso visione, di essere a conoscenza e di rispettare nell'esecuzione dell'Accordo il contenuto della Policy adottata da Save the Children. Sarà dunque sua cura assicurarsi che il documento "Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta" venga visionato, conosciuto e rispettato da ogni collaboratore, esperto esterno, consulente, volontario, ed in generale chiunque sia a qualunque titolo coinvolto nella realizzazione delle attività concordate, con particolare riguardo alle persone che saranno in contatto diretto con i bambini, le bambine e gli adolescenti coinvolti nelle suddette attività.
3.
Save the Children inoltre, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel codice etico e di comportamento (il "Codice Etico") adottati ai sensi del
D. Lgs. 231/2001
e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico e Modello sono disponibili sul sito istituzionale della stessa (http://www.savethechildren.it/IT/Page/t01/view_html?idp=852) e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche se non materialmente allegati. In relazione a quanto sopra, con la conclusione del presente accordo la Garante dichiara di conoscere la normativa di cui al
D.lgs. 231/2001
e di aver preso visione del Modello e del Codice Etico di SC. la Garante condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari. L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima SC a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c. , fermo restando il risarcimento dei danni.
Art. 7
(Durata e recesso)
1.
Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della firma dei rappresentanti delle Parti ed ha validità di due anni da tale data. Lo stesso può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza.
2.
È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento, dal presente protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra Parte mediante raccomandata A/R e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.
Art. 8
(Oneri)
1.
Il presente Protocollo non prevede costi aggiuntivi per le Parti. La copertura di eventuali oneri derivanti dall'organizzazione realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente Protocollo potrà essere concordata dalle Parti di volta in volta in base alle esigenze del caso.
Art. 9
(Modifiche)
1.
Qualsiasi modifica relativa al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.