Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE  
PROTOCOLLO INTESA 20 luglio 2016
  Per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2016-07-20;nir-1

Alla presenza del Viceministro Senatore Filippo Bubbico

Il Ministero dell'Interno (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, nella persona del Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale Prefetto Rosetta Scotto Lavina

E la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con sede a Roma in Piazza Rondanini, 48, di seguito chiamata "CRUI", nella persona del Presidente Professor Gaetano Manfredi Di seguito denominate le Parti.

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Interno ha, tra le sue funzioni, anche quella di curare le politiche dell'immigrazione, ponendo in essere misure di accoglienza e integrazione e consolidando, attraverso una governance multilivello, iniziative dirette al riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri ed alla loro progressiva integrazione;

- Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, ha, tra gli altri, il compito di elaborare efficaci strumenti per la concreta realizzazione delle politiche dell'immigrazione sul territorio;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- la CRUI ha il compito di rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;

- la CRUI promuove e sostiene le politiche culturali e sociali orientate all'accoglienza, integrazione e promozione della persona umana, qualsivoglia sia la sua condizione o provenienza;

- le Università italiane hanno quale principale missione la formazione culturale, professionale ed umana delle nuove generazioni nello spirito universale ed inclusivo che caratterizza la loro Istituzione;

CONSIDERATO CHE

- Il tema dell'immigrazione è sempre più attuale nel nostro Paese che rappresenta, per la sua posizione geografica, il primo naturale approdo per tante persone che cercano di fuggire da situazioni di guerra, alla ricerca di condizioni di vita più dignitose;

- tra i migranti in fuga da Paesi in guerra o da persecuzioni etniche, religiose e sociali sono presenti numerosi studenti che interrompono forzosamente il loro percorso di studi universitari;

- appare, pertanto, di pregnante importanza costruire un "itinerario formativo" dei giovani studenti titolari di protezione internazionale, a ragione della loro particolare vulnerabilità, favorendone la prosecuzione del corso di studi al fine di un proficuo inserimento nel contesto sociale;

VISTI

- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero" ed il relativo Regolamento di attuazione;

- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" ed, in particolare, l'art. 26, comma 2, che, per i titolari di protezione internazionale, sancisce il diritto di accedere al sistema di istruzione e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti;

- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

- l' art. 2, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001  che consente alle Università, "ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti" di "determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie";

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (2015/2977(RSP)) e in particolare il punto 12 recante l'invito alla Commissione e agli Stati membri a creare "corridoi educativi" affinché siano accolti nelle università gli studenti provenienti da paesi in conflitto e, in particolare, da Siria, Iraq ed Eritrea;

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


   
  Art. 1 

Oggetto

 
  1.  Le Parti concordano sulla opportunità di realizzare una iniziativa congiunta per il sostegno agli studi di studenti meritevoli, titolari di Protezione Internazionale.
 
 
  Art. 2 

Impegni delle Parti

 
  1.  La CRUI si impegna a promuovere l'inserimento degli studenti di cui all' art. 1  presso le singole Università, per consentire la frequenza a un corso di laurea, laurea magistrale o dottorato di ricerca.
 
  2.  Gli Atenei aderenti partecipano all'azione di sostegno mediante l'esonero totale delle tasse e contributi universitari, l'accesso alle biblioteche e ai servizi offerti agli studenti.
 
  3.  Il Ministero, si impegna a fornire agli Atenei borse di studio finalizzate a concorrere ai costi di vitto e alloggio per ciascuno studente di cui all' art. 1  , regolarmente iscritto e utilmente collocato nella graduatoria approvata da ogni Ateneo ai fini della attuazione del presente Protocollo.
 
  4.  Le modalità operative per l'attuazione dell'accordo sono riportate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
 
 
  Art. 3 

Comitato tecnico

 
  1.  Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito, presso il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti dell'Amministrazione dell'Interno, di cui uno con funzioni di coordinamento e due rappresentanti indicati dalla CRUI.
 
 
  Art.4 

Modifiche

 
  1.  Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.
 
 
  Art. 5 

Efficacia e durata

 
  1.  Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per l'anno accademico 2016/2017, e con espressa intenzione delle Parti è suscettibile di rinnovo, in relazione alle risorse disponibili.
 
  2.  Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
 

 

Letto, approvato e sottoscritto in due originali, Roma, 20 luglio 2016

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO Prefetto Rosetta SCOTTO LAVINA

PER LA CRUI Professor Gaetano MANFREDI IL VICEMINISTRO Senatore Filippo BUBBICO



ALLEGATI:  
- Allegato   -