TRA L'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA (UNAR)
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI)
L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito anche Unar), del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, nella persona del Direttore generale, dott. Mattia Peradotto, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19
Federazione
e L'Università degli Studi di Milano (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 - Pec unimi@postecert.it), con sede legale in Milano alla via Festa del Perdono n.7, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo (d'ora innanzi "UNIMI") di seguito denominate le "Parti".
PREMESSO CHE
L'Unar svolge funzioni di garanzia e di controllo della parità di trattamento, dell'efficacia degli strumenti di tutela e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione e che, fin dall'atto costitutivo, è impegnato nella prevenzione e rimozione di qualsiasi comportamento o atto che realizzi un effetto discriminatorio, attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di un'attività di informazione e comunicazione.
L'Università degli Studi di Milano è da sempre impegnata, nella propria attività scientifica, didattica e di terza missione, nella promozione di una cultura inclusiva e non discriminatoria. Più di recente, l'impegno dell'Università degli Studi di Milano nel settore della non discriminazione e dell?inclusione sociale si è ulteriormente irrobustito attraverso l'implementazione di un progetto di ricerca, finanziato nell'ambito del c.d. progetto PNRR - MUSA (Multilayered Urban. Sustainability Action), in cui Unimi è co-cordinatrice dello Spoke n. 6, Human Hall, interamente dedicato all'approfondimento, multidisicplinare e intersettoriale, delle tematiche legate all'eguaglianza e all'inclusione.
VISTI
- l'
art. 2 della Costituzione
Italiana: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- l'
art. 3 della Costituzione
Italiana che letteralmente recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- i principi dichiarati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 14 novembre 2000 che all'articolo 21 vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale";
- la
Direttiva 2000/43/CE
del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica;
- il
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
, in attuazione della succitata
Direttiva 2000/43/CE
del Consiglio dell'Unione Europea, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003
, recante "costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni" (di seguito indicato come UNAR), presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'
articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39
;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale il 15 marzo 2012 e modificato con decreto rettorale 4 maggio 2020;
- il Codice per la tutela della dignità e del benessere delle persone nell'organizzazione dell'Università degli Studi di Milano, adottato con decreto rettorale in data 758 del 10 febbraio 2020.
CONSIDERATO CHE
L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito UNAR), istituito con il
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha la funzione di garantire l'l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso e con le discriminazioni multiple.
L'UNAR, inoltre, ha tra i propri compiti la promozione di misure specifiche di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela mediante azioni di sensibilizzazione sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione, studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione con associazioni, enti, organizzazioni di settore, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.
UNIMI prevede tra i propri compiti la condanna e il contrasto di ogni offesa personale basata sull'origine razziale o etnica.
La finalità del presente Protocollo è quella di attivare una modalità di collaborazione per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali.
I contenuti del presente Protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite all'Unar, così come all'Università degli Studi di Milano.
Le Parti CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Premesse)
1.
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2
(Oggetto)
1.
Il presente Protocollo ha per oggetto la collaborazione tra l'Unar e Unimi circa il perseguimento del comune interesse istituzionale alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, mediante la definizione di attività congiunte di ricerca, studio, produzione scientifica e di terza missione per la sensibilizzazione e la formazione, volte a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione sociale e della non discriminazione.
Art. 3
(Obiettivi)
1.
Il presente Protocollo individua le seguenti aree di collaborazione tra l'Unar e Unimi per la realizzazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di discriminazione:
a) promuovere iniziative di studio, ricerca e di terza missione, finalizzate all'approfondimento scientifico del tema della discriminazione e della inclusione sociale volte alla produzione di materiale documentale utile ad indirizzare azioni positive da attivare a livello istituzionale, nazionale e locale sul tema della parità di trattamento e della tutela dell'eguaglianza e dell'inclusione sociale;
b) collaborare alla promozione di attività di terza missione, sensibilizzazione e comunicazione, in particolare in occasione di alcune giornate quali: il Giorno della Memoria il 27 gennaio, la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale il 21 marzo, la Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti l'8 aprile, la Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia il 17 maggio e la Giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre;
c) collaborare alla ideazione e alla organizzazione di iniziative congiunte, finalizzate ad una migliore conoscenza e diffusione tra i/le cittadini/e degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e della prevenzione delle discriminazioni;
d) promuovere e realizzare attività di formazione, al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni e diffondere esempi positivi per la valorizzazione delle differenze, dell'inclusione sociale, nonché strumentali a favorire il superamento delle discriminazioni;
e) promuovere percorsi di formazione specialistica sui temi della non discriminazione, dell'inclusione sociale e del rispetto dei diritti umani;
f) dare visibilità tramite i mezzi di comunicazione delle attività congiunte di sensibilizzazione e dei contenuti del Protocollo siglato dalle Parti.
Art. 4
(Impegni delle Parti)
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3. Unimi si impegna a:
a) fornire il proprio contributo, scientifico e di ricerca per assicurare il necessario e doveroso approfondimento delle tematiche connesse alla salvaguardia dei principi costituzionali posti a presidio della eguaglianza e della non discriminazione;
b) ideare e organizzare iniziative seminariali, cicli di incontri e percorsi di formazione sui temi della non discriminazione e dell'inclusione sociale;
c) attivare linee di collaborazione ad hoc sui temi della non discriminazione dell'inclusione sociale con Unar nell'ambito del progetto PNRR - MUSA, Spoke n. 6, Human Hall;
d) promuovere e sviluppare progetti di ricerca congiunti sulle tematiche oggetto delle rispettive attività istituzionali e di ricerca delle Parti.
2.
L'UNAR si impegna a:
a) promuovere la massima conoscenza degli strumenti normativi ed amministrativi di tutela della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni in ambito sportivo, originate da fattori quali l'origine etnica, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, nonché predisporre, in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi in tale ambito;
b) realizzare campagne e iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive volte ad eliminare le situazioni di svantaggio e a diffondere informazioni sulle opportunità di tutela contro ogni forma di discriminazione;
c) promuovere attività di studio, ricerca e formazione, in collaborazione con UniMi, nelle materie del presente Protocollo;
Art. 5
(Risorse)
1.
Dal presente protocollo non derivano oneri finanziari per le parti né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art. 6
(Condizioni)
1.
Le parti individueranno un referente ciascuno al fine di individuare, programmare e realizzare le attività di cui all'
art. 1
.
2.
Per realizzare le iniziative di cui all'
art. 1
, le Parti, qualora lo reputino necessario, sottoscriveranno ulteriori accordi di carattere operativo anche per definire le modalità di partecipazione delle rispettive organizzazioni e amministrazioni nell'elaborazione e realizzazione degli interventi stessi.
Art. 7
(Durata)
1.
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 anni e può essere rinnovato con accordo delle parti prima della scadenza.
2.
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Protocollo mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, da inviare con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data in cui il recesso ha efficacia, senza che nulla sia dovuto all'altra Parte a titolo di corrispettivo per il recesso, risarcimento, indennizzo, penale o a qualunque altro titolo.
3.
Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari ad un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
4.
Eventuali modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti qualora definite per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.
Art. 8
(Riservatezza, proprietà e diffusione dei risultati, codice etico)
1.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto del presente Memorandum of Understanding per tutta la durata dello stesso. Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposite pattuizioni.
2.
Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, di Condotta nonché dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Protocollo di intesa.
Art. 9
(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)
1.
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di intesa.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
1.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo di intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal
D.lgs. 30.06.2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal
D.lgs. 10.08.2018, n. 101
.
2.
Per UNIMI il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@unimi.it.
3.
Per UNAR I il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica nella persona del Direttore generale pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Largo Chigi, all'indirizzo e-mail segreteriapariop@governo.it.
Art. 11
(Controversie)
1.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di intesa.
2.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 12
(Registrazione e spese)
1.
Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del
DPR n. 131 del 26.04.1986
. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.