Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'  
PROTOCOLLO INTESA 24 novembre 2020
  Contrasto alle discriminazioni  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.pari.opportunita:protocollo.intesa:2020-11-24;nir-1

 

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: CGIL, CISL, UIL e UGL

e LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI: CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop

VISTO la Direttiva comunitaria 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni anche nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro;

il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215  di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43/CE , il quale ha previsto all'art. 7 l'istituzione di un apposito Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali);

la Direttiva comunitaria 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo il principio della parità di trattamento;

il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216  di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

il DPCM 11 dicembre 2003  relativo alla Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;

la Direttiva comunitaria 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

il Protocollo sottoscritto in data 19 maggio 2010 da UNAR con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL e le Organizzazioni Datoriali CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop al fine di promuovere la parità di trattamento e contrastare la discriminazione per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- studi di settore ed indagini statistiche rilevano all'interno delle aziende una quota crescente di manodopera straniera composta da lavoratori e lavoratrici appartenenti a diverse origini etniche, portatori di differenti culture e tradizioni;

- dai dati disponibili emerge altresì una crescente partecipazione delle persone straniere alla vita sindacale, con circa un milione di iscrizioni nel 2018 e un numero sempre più alto di imprese straniere, pari attualmente ad oltre 600 mila;

- i fenomeni di discriminazione razziale, come anche evidenziato dalle Relazioni e dai dati in possesso dell'UNAR, hanno subito forti mutamenti dovuti sia all'aggravarsi della crisi economica, sia alle crescenti manifestazioni di odio razziale e di discriminazioni verso le minoranze e pertanto si rende necessario, nell'ambito dell'attuale fase di rafforzamento e sviluppo delle attività dell'Ufficio, definire in maniera condivisa e partecipata nuove strategie di intervento, contribuendo così a rafforzare il ruolo ed il mandato istituzionale di UNAR rispetto all'insorgenza di qualsivoglia forma di discriminazione diretta ed indiretta contrarie ai principi di uguaglianza sanciti dall' art. 2 del Testo Unico sull'immigrazione  (in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 2), dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215  (artt. 1 e 2) e dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216  ;

- l'UNAR, in qualità di organismo preposto alla parità di trattamento e non discriminazione, ha ampliato de facto, sulla base di direttive ministeriali, il proprio ambito di intervento ai diversi fattori di discriminazione quali religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere;

- L'ambiente di lavoro può diventare un'occasione importante per lo sviluppo di politiche di contrasto alle discriminazioni e di promozione ed inclusione della persona.

Infatti, l'ambiente di lavoro costituisce uno dei principali luoghi dove, grazie anche al coinvolgimento delle Organizzazioni datoriali e sindacali, possono trovare spazio dinamiche di interrelazione multietnica finalizzate al riconoscimento di pari opportunità, alla valorizzazione delle diversità e delle competenze di tutti i lavoratori italiani e stranieri, per un'effettiva e piena inclusione di tutte le persone indipendentemente dall'origine etnica o da altri fattori di discriminazione;

- le Organizzazioni datoriali e sindacali, quali attori sociali intermedi, possono dare il proprio qualificato contributo per diffondere, insieme ai soggetti istituzionali preposti, una cultura di integrazione e di coesione sociale che siano alla base del principio di non discriminazione;

RITENUTO DI CONDIVIDERE

- il valore della "diversità" nel contesto lavorativo evitando forme di esclusione o di discriminazione e favorendo, dunque, il diffondersi di una cultura d'integrazione, di inclusione e di promozione sociale, anche mediante iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione;

- la finalità della promozione di comportamenti socialmente responsabili in materia di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di discriminazione razziale ed etnicae di altre forme di discriminazione, nel rispetto del principio di non imposizione o di controllo del comportamento delle rappresentanze sindacali e dell'attività delle imprese né tanto meno di condizionamento della libera contrattazione tra le parti,

- l'attività di promozione e sviluppo della parità di trattamento e di contrasto delle discriminazioni, posta in essere dall'UNAR, anche mediante una rete di osservatori regionali per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni in riferimento a quanto previsto dall' articolo 44 comma 12 del D.Lgs. 286/1998  e s.m.i.

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

L'UNAR si impegna a:

- costituire una Cabina di regia nazionale insieme alle parti sociali firmatarie del presente Protocollo con funzioni di:

- indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto del Protocollo;

- consultazione periodica per la condivisione delle attività promosse dall'UNAR;

- promozione dello sviluppo di iniziative a livello territoriale previa la necessaria condivisione con le rispettive articolazioni periferiche delle parti sociali firmatarie;

- diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi ed amministrativi di tutela e di promozione della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione, nel mondo del lavoro, nonché predisporre, in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi in tali ambiti;

- promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nel settore produttivo sulle opportunità di tutela contro ogni forma di discriminazione razziale, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione, anche predisponendo percorsiformativi per il migliore utilizzo delle risorse nazionali ed europee nonché valorizzando a tal fine gli strumenti messi a disposizione dalla contrattazione;

- assegnare riconoscimenti pubblici a soggetti del mondo economico e produttivo ed alle rappresentanze sindacali particolarmente impegnati nella creazione di una cultura di convivenza interculturale e di pari opportunità;

- realizzare iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive, in accordo con le parti sociali firmatarie e con il coinvolgimento delle rispettive strutture a livello territoriale, anche nell'ambito dei PON inclusione e legalità 2014-2020, nonché il coinvolgimento nella stesura dei nuovi documenti della programmazione UE 2021-2027 ed in generale di altri canali di finanziamento pubblico.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a:

- favorire una maggiore conoscenza tra le proprie organizzazioni aderenti, nonché tra gli stessi lavoratori e lavoratrici, degli strumenti normativi ed amministrativi di tutela controogni forma di discriminazione razziale ed etnica, anche in considerazione delle discriminazioni multiple;

- facilitare la registrazione dell'UNAR, attraverso i propri rappresentanti, di ogni caso di discriminazione su base etnica e razziale riscontrato nei luoghi di lavoro, o altre forme di discriminazione, inviandone segnalazione alle autorità competenti;

- sensibilizzare le proprie articolazioni territoriali alla partecipazione alle attività degli osservatori regionali di cui al comma 12 dell'articolo 44 del Testo Unico sull'Immigrazione promossi da UNAR;

- favorire nel mercato del lavoro l'instaurarsi di un proficuo clima aziendale che tenga nell'opportuna considerazione le esigenze connesse con le specificità culturali dei lavoratori e delle lavoratrici;

- collaborare con l'UNAR e le organizzazioni datoriali alla elaborazione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione e all'elaborazione di percorsi di formazione per i lavoratori e le lavoratrici ed il diversity management delle aziende.

Le Parti Datoriali firmatarie si impegnano a:

- favorire nel mercato del lavoro l'instaurarsi di un proficuo clima aziendale che tenga in considerazione le esigenze aziendali connesse alle specificità culturali dei lavoratori e delle lavoratrici;

- promuovere esostenere la diffusione di azioni positive, favorendo lo scambio di informazioni e buone prassi, volte a prevenire comportamenti discriminatori;

- collaborare con l'UNAR all'elaborazione e realizzazione di campagne informative nonché di iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai programmi nazionali ed europei in materia di non discriminazione etnica e razziale, anche con riferimento alla discriminazione multipla;

- sensibilizzare le proprie articolazioni territoriali rispetto alle attività promosse dall'UNAR;

- valorizzare, in collaborazione con l'UNAR, le esperienze positive realizzate, anche a livello regionale e locale, al fine di promuovere le migliori pratiche in materia di inclusione e valorizzazione delle diversità e le pratiche di diversity management.

Il presente protocollo è aperto all'adesione di altre organizzazioni sindacali e datoriali adeguatamente rappresentative e di rilievo nazionale, previo consenso dei soggetti qui firmatari.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 24 novembre 2020