Art. 2
1.
Possono iscriversi al registro le Associazioni e gli Enti senza fini di lucro, dotati o meno di personalità giuridica che godano dipiena autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale,patrimoniale e processuale. Possono presentare la propria candidatura le Associazioni/Enti nazionali nonchè le singole articolazioni territoriali dotate di autonomia statutaria e finanziaria fino ad un massimo di dodici. Una eventuale deroga a tale limite sarà valutata dalla commissione di cui all'
articolo 3
. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno;
b) possesso di un atto costitutivo ed uno statuto che sanciscano un ordinamento a base democratica e prevedano come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;
c) sede operativa in italia;
d) tenura di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
f) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;
g) non possono essere iscritti nel Registro, le associazioni e gli Enti i cui rappresentanti legali hanno subito una condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima;
h) non possono essere iscritti nel Registro, le Associazioni e gli Enti i cui legali rappresentanti rivestono contemporancamente la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.