Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
RISPOSTA QUESITO 5 luglio 2012
  OGGETTO: Conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Quesito.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:risposta.quesito:2012-07-05;nir-1

 

ALLA QUESTURA DI FIRENZE

Con riferimento alla nota protocollo 2012 Immigrazione, datata 26 giugno 2012, concernente la tematica in oggetto, si comunica quanto segue.

Pur in assenza di una specifica disciplina normativa al riguardo, si ritiene, in generale, che tale conversione sia possibile stante l'assenza di un'espressa esclusione in base alla normativa vigente.

Tale orientamento trova supporto nella giurisprudenza dei Giudici Amministrativi (T.A.R. Lazio 6.02.2009, n. 1206, T.A.R. Lombardia 2.03.2012, n. 696) e ne subordina l'ammissibilità al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

Posto quanto sopra, codesto Ufficio, prima di procedere alla conversione del titolo di soggiorno per motivi religiosi, dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia:

sentenzaTARLombardia2032012n696.pdf