Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
RISPOSTA A QUESITO 4 luglio 2006
  Oggetto: Iscrizione - Permesso di soggiorno per motivi umanitari.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:risposta.quesito:2006-07-04;nir-1


 

Domanda : Si chiede quale comportamento debba adottare l'ufficiale di anagrafe di fronte alla richiesta di iscrizione anagrafica da parte di uno straniero senza passaporto che esibisce solo il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Da risposte ad altri quesiti e emerso talvolta che si debba, senz'altro, accettare la richiesta di residenza.

Il punto, tuttavia e che, una volta acquisita la residenza, tali stranieri possono ottenere la carta d'identità. Orbene, nella carta d'identità vi sono notizie (es. cittadinanza) di cui l'ufficiale di anagrafe non può ritenersi certo dall'esame del solo permesso di soggiorno ma che una volta indicati nella carta d'identità assumono un valore equivalente alla certificazione.

Ci si chiede, di conseguenza, se il permesso di soggiorno sia un documento cui attribuire un valore certificativo esatto al pari di un passaporto o un atto di nascita, oppure, se sia possibile, in qualche modo, condizionare il rilascio della carta d'identità o delle certificazioni quando non si abbia una fonte certa per le notizie in essi contenute.

Risposta : In via preliminare si precisa che, dal momento in cui il cittadino, italiano o straniero, viene iscritto in APR, questi ha diritto di ottenere tutti i documenti e le certificazioni previsti dalle vigenti disposizioni.

Tuttavia appare come un principio generale del nostro ordinamento giuridico, consacrato nell' art. 14 del DPR 223/1989  , che il cittadino che trasferisca la residenza dall'estero debba comprovare tutti i dati che costituiscono oggetto di registrazione anagrafica non mediante autodichiarazione ma tramite atti autentici, rilasciati dalla competente autorità diplomatica o consolare.

Ove alcuni dati non siano disponibili si provvederà ad indicare "Dato non disponibile" ovvero "non conosciuto", senza che ciò pregiudichi l'iscrizione anagrafica.

Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati.

A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell' art. 1 lett. c del DPR 445/2000  riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare".

Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici, sempre sulla base delle considerazioni sopra espresse in materia di definizione e di valore dei documenti di riconoscimento, di cui agli articoli 1 e 35 del citato D.P.R. 445/2000  .

Si specifica, inoltre, che tali cittadini, pur essendo sprovvisti di passaporto, spesso sono muniti di documenti di viaggio (c.d. titoli di viaggio) rilasciati dall'Alto commissariato per i rifugiati e che per tali soggetti viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.