Il Ministero della Sanità della Repubblica di Armenia ed il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana considerati Parti contraenti, animati dai desideno di promuovere rapporti bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche e riconoscendo che questa cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Le Parti svilupperanno ed estenderanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche, promuovendo reciproci scambi di esperienze in tali settori considerati prioritari da ambedue le Parti.
ARTICOLO 2
Le Parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi stimati prioritari e proposti dalla Parte inviante con l'obiettivo di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi sanitari nei due Paesi e di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.
Ciascuna Parte informerà l'altra Parte, 30 giorni prima della data congiuntamente concordata, sui nominativi, titoli, specialità e temi proposti per lo scambio di esperienze dei rispettivi esperti .
La data di arrivo e l'itinerario verranno comunicati almeno 15 giorni prima dalla Parte inviante a quella ospitante.
ARTICOLO 3
Ambedue le Parti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi.
Le istituzioni mediche forniranno, a tale scopo, il calendario degli incontri scientifici entro il 5 dicembre di ogni anno. Le stesse istituzioni provvederanno, altresì, a fornire i programmi organizzativi di questi incontri ed applicheranno reciprocamente, per i pattecipanti dell'altra Parte, riduzioni d'iscrizione e tariffe preferenziali in relazione alla disponibilità dei fondi.
ARTICOLO 4
Le due Parti incoraggeranno una cooperazionc diretta tra gli istituti di ricerca medica, basata su un accordo diretto tra gli istituti stessi.
La cooperazione diretta tra gli istituti sarà realizzata mediante scambi di materiale scientifico e documentazionc tecnica ed anche tramite programmi di ricerca congiunti su argomenti di interesse reciproco, basati su programmi di lavoro e metodologie comuni.
I programmi firmati dai direttori degli istituti diventeranno effettivi dopo l'approvazione da parte degli organismi competenti di ciascun Paese, in conformità alla propria legislazione vigente.
Le Parti promuoveranno una cooperazione diretta tra ospedali basata sull'intesa diretta.
ARTICOLO 5
Le Parti promuoveranno lo scambio reciproco di giornali medici, di materiale e posters riguardante l'educazione sanitaria.
Ogni parte invierà all'altra Parte statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici sulle malattie trasmissibili.
Le Parti scambieranno su richiesta, informazioni sulla legislazione sanitaria ed invieranno i documenti ufficiali.
Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le case editrici mediche.
ARTICOLO 6
Per quanto riguarda gli esperti che viaggeranno secondo le norme previste all'art. 2 di memorandum d'intesa, la Parte inviante coprirà le spese di viaggio di andata e ritorno tra le due capitali.
La Parte ospitante coprirà le spese di trasporto interno per l'intera durata della visita, la siitemazione alberghiera e una indennità giornaliera.
ARTICOLO 7
Le Parti istituiranno un gruppo di coordinamento che avrà l'incarico di realizzare la cooperazione e di mantenere pcriodicamente (ogni 6 mesi) informati i due Ministeri sul progresso della cooperazione nell'ambito di questo memorandum d'intesa.
Il gruppo prenderà le misure necessarie per facilitare l'attuazione del presente memorandum d'intesa.
Il gruppo sarà composto da tre persone per ciascuna Parte e sarà diretto da un alto funzionario del Ministero della Sanità.
ARTICOLO 8
Qualsiasi altra precedente intesa o disposizione riguardante la cooperazione tra i due Ministeri della Sanità si riterrà conclusa alla data jn cui entrerà in vigore il presente memorandum d'intesa.
ARTICOLO 9
Il presente memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
ARTICOLO 10
Questo memorandum d'intesa sarà valido per un periodo di cinque anni, dopo il quale potrà essere automaticamcnte rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo revochi mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tal caso la disdetta diventera' operativa sei mesi dopo la data della notifica. In caso di disdetta del presente accordo, in conformità alle norme di questo articolo, ogni programma di scambio o cooperazione intrapresa nel suo ambito e non ancora ultimata, rimarrà valida fino al completamento.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente memorandum d'intesa.
Fatto a Roma il 2 aprile 1997, in due originali, ciascuno nella lingua, italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione prevarrà il testo inglese.
Il Ministro della Sanità della Repubblica di Armenia
Il Ministro della Sanità della Repubblica Italiana