LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 5 agosto 2014:
VISTO l' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali firmato di concerto con il Ministro dell'intero ed il Ministro degli affari esteri in data 25 giugno 2014, avente ad oggetto la programmazione quote per la determinazione del contingente triennale 2014-2016 (ai sensi dell' articolo 9, comma 8, della legge n. 99/2013 ) relativo all'ingresso di cittadini stranieri non comunitari ammessi a frequentare corsi di formazione professionale (ai sensi dell' articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 ) e a svolgere tirocini formativi di orientamento (ai sensi dell' articolo 40, comma 9, lett. A del D.P.R. n. 394/1999 ), in corso di emanazione;
VISTA la nota n. 29/0003023/L del 7 luglio 2014 , con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento del prescritto accordo in sede di questa Conferenza, lo schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", corredato di tre allegati che ne costituiscono parte integrante;
CONSIDERATO che detto documento, è stato diramato, il 18 luglio 2014, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 luglio 2014, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli esteri hanno condiviso il testo con alcune modifiche;
VISTA la nota n. 29/0003451/L del 29 luglio 2014 , con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo in argomento che tiene conto degli emendamenti formulati in sede tecnica e che, il 31 luglio 2014, è stata inviata ai Ministeri interessati, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni, l'ANCl e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo sul documento inviato il 31 luglio 2014;
ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
- Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare gli articoli 10 co. 2 e 117 ;
- Decreto legge n. 510 del 1996 , art. 9 bis co. 2 , convertito con modificazioni in legge n. 608 del 1996 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", e modificato dalla legge n. 296 del 2006 ;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 , recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l' art. 18 ;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modifiche ed integrazioni, "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27 co. 1 lett. f) e l'art. 39 bis co. 1 lett. b) ;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142, che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all' articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento";
- D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 , e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ", ed in particolare l'art. 40, co. 9 lett. a) e co. 10 , e l'art. 44- bis co. 5 e co. 6 ;
- Direttiva Ministero dell'interno 1° marzo 2000 , recante la "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato";
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ";
- Direttiva 2004/114/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004 , relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, attuata con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 ;
- D.M. 22 marzo 2006, "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'UE";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 , art. 1, co. 34-36, che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di un accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini, successivamente sottoscritto in data 24 gennaio 2013;
. Sentenza della Corte costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell' art. 11 del decreto legge n. 138 del 2011 , convertito con modificazioni in legge n. 148 del 2011 , ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76 , convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99 , recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".
Tenuto conto che:
l' Accordo stipulato in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano fornisce la cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, escludendo espressamente dal suo ambito di applicazione "i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso";
la Commissione Europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;
il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali firmato di concerto con il Ministro dell'intero ed il Ministro degli affari esteri in data 25 giugno 2014, in corso di emanazione, contiene la prima programmazione degli ingressi per motivi di tirocinio su base triennale (ai sensi dell' art. 9 co. 8 della L. 99/2013 ), che avviene in un contesto di sostanziale blocco delle quote di ingresso; e che la tipologia di ingresso considerata, al termine del periodo di tirocinio, ammette la conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla legge, consentendo cosi l'ingresso di manodopera qualificata per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano.
Premesso che:
Per far fronte alle criticità che attualmente caratterizzano l'istituto degli ingressi in Italia per motivi di tirocinio (di cui all' art 27 co. 1 lett. F del D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co.9 lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394/1999 ) si concorda sull'adozione di nuove linee guida aventi ad oggetto la materia dei tirocini rivolti a persone straniere residenti all'estero, dirette a:
- precisare la ripartizione di competenze fra Amministrazioni interessate e l'ambito di applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materi è formazione professionale e dei tirocini in senso stretto);
- promuovere un'applicazione uniforme dell'istituto a livello nazionale;
- garantire un'interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per motivi di tirocinio;
- prevenire e contrastare gli abusi nell'utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, favorendo i controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti competenti, a favore della "qualità" e della regolarità dei tirocini;
- garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio, quale presupposto per un'effettiva ed efficace programmazione triennale, che ad oggi non è reso possibile a causa della non immediata "correIabiIità" delle informazioni e dei dati e della mancata standardizzazione dei flussi informativi.
IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. di adottare le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'Allegato 1), l'ipotesi di piattaforma informatica di cui all'Allegato 2) ed i tre modelli di cui all'Allegato 3), che costituiscono parte integrante del presente documento;
2. che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1) entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'applicazione delle Linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
4. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore per quanto riguarda la disciplina sostanziale dell'istituto del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, ferma restando la competenza statale sulle procedure di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale;
5. che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee guida di cui all'Allegato 1) del presente documento si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee guida in materia di i tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, ed alle corrispondenti normative regionali di attuazione;
6. che, nelle more dell'attivazione della Piattaforma informatica di cui all'Allegato 2), che consentirà lo scambio e la messa a disposizione a tutte le Amministrazioni interessate della documentazione in formato elettronico inerente la procedura di ingresso e soggiorno per lo svolgimento di tirocini, la documentazione inerente alla procedura in oggetto continuerà a sussistere su supporto cartaceo;
7. che, dall'applicazione delle Linee guida di cui all'Allegato 1) del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Segretario: Antonio Naddeo
Il Presidente: Maria Carmela Lanzetta
Linee guida - Ipotesi piattaforma informatica - Modelli: