I Governi della Repubblica Italiana e della Romania denominati in seguito "Parti",
mirando all'ulteriore sviluppo dei rapporti bilaterali, nello spirito del trattato di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991,
convinti della necessità, di approfondire la cooperazione bilaterale nell'ambito della protezione dei minori, sia al fine della risoluzione della situazione dei minori romeni non accompagnati che si trovano sul territorio della Repubblica Italiana, sia per quanto riguarda la prevenzione di situazioni di rischio per i minori, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali, delle norme e dei principi del diritto internazionale, e tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 , nonché la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione
Ai sensi del presente Accordo ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, le Parti collaboreranno al fine di:
1. migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati oppure in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana e prevenire tali situazioni;
2. ai sensi del presente Accordo, per minori non accompagnati si intende il cittadino romeno minore di età, cioé infradiciottenne, entrato in territorio dello Stato italiano non accompagnato né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena. provvedimenti del presente Accordo riguardano anche i minori che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato italiano, nonché i minori romeni che, comunque, non ricevono più l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza, o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale.
3. favorire lo scambio di dati e informazioni per conseguire soluzioni efficaci delle situazioni dei minori romeni non accompagnati, presenti sul territorio della Repubblica Italiana.
ARTICOLO 2 - Obiettivi della collaborazione
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti convengono sui seguenti obiettivi:
1. l'identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana;
2. l'adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale;
3. la facilitazione del rientro nel Paese d'origine dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana.
ARTICOLO 3 - Identificazione ed assistenza dei minori romeni non accompagnati
La Parte italiana informa le Autorità diplomatiche e consolari romene, della presenza sul territorio della Repubblica Italiana di qualsiasi minore romeno non accompagnato al più presto dopo la sua registrazione da parte delle competenti autorità italiane.
La Parte romena assicura la piena collaborazione delle proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari per l'identificazione dei minori in questione e svolge i necessari accertamenti per identificare e rintracciare la famiglia o un altro rappresentante legale del minore, nonché per individuare i motivi e le modalità in cui il minore è stato separato dalla propria famiglia.
Non appena identificati i minori romeni non accompagnati presenti sul territorio italiano, l'Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati, di cui al successivo articolo 5, fornirà alla Parte romena i dati in suo possesso riguardanti i minori in questione, nonché ogni altra informazione utile per il loro rimpatrio.
La Parte romena porta a conoscenza della Parte italiana i risultati degli accertamenti svolti e trasmette alle competenti autorità italiane i dati di identificazione dei minori stessi ed ogni altra informazione utile in vista del loro rientro nel Paese d'origine o nella propria famiglia, ove possibile.
La Parte italiana, informandone la Parte romena, assicura, per il tramite delle proprie autorità locali, le adeguate misure di assistenza e di protezione ai minori romeni non accompagnati nell'attesa che vengano espletate le procedure sopra menzionate di identificazione e rientro nel Paese d'origine.
La Parte italiana, per il tramite dell' Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati, di cui al successivo articolo 5, in cui sono rappresentati anche gli Enti locali territoriali e le associazioni di volontariato, coordina le procedure di assistenza dei minori romeni non accompagnati e vigila sulle condizioni del loro soggiorno.
AI minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico.
ARTICOLO 4 - Conclusione di intese tecnico-operative
Le Parti concordano che i Ministeri, gli Enti pubblici territoriali, gli Organismi pubblici e privati, anche appartenenti al mondo accademico e dell'imprenditoria, attivi nei due Paesi, possono sottoscrivere intese tecnicooperative al fine di promuovere la cooperazione e la sinergia istituzionale pertinenti alloro settore di competenza, nello spirito delle finalità del presente Accordo, previo consenso delle rispettive autorità competenti per l'attuazione dei provvedimenti dello stesso.
ARTICOLO 5 - Attuazione dell' Accordo
La responsabilità dell'applicazione del presente Accordo è affidata ai seguenti organi competenti:
Per la Parte italiana all'Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati, istituito presso il Ministero dell' Interno, che esercita le funzioni previste dal presente Accordo.
Per la Parte romena è designata l'Autorità Nazionale per la Protezione dei Diritti del Fanciullo del Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità.
Entro due mesi dall' entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano le modalità operative e i tempi necessari per la sua attuazione.
ARTICOLO 6 - Protezione dei dati a carattere personale
I dati personali, necessari per l'applicazione del presente Accordo, scambiati tra le Parti, saranno processati e protetti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
ARTICOLO 7 - Costituzione della Commissione di Esperti
Le Parti procederanno alla costituzione di una Commissione Mista di esperti, designati da entrambe le Parti, incaricata di seguire sul piano operativo l'applicazione del presente Accordo.
La Commissione Mista sarà costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
La composizione, il numero dei membri e le modalità di funzionamento della Commissione saranno concordate tra le Parti per via diplomatica.
ARTICOLO 8 - Soluzione delle controversie
Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti stesse per via diplomatica.
ARTICOLO 9 - Rapporto con altri accordi internazionali
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti alle Parti dalla sottoscrizione di altri accordi internazionali.
ARTICOLO 10 - Disposizioni finali
Il presente Accordo entrerà in vigore - nel trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica l'adempimento delle procedure interne necessane per l'entrata in vigore.
Il presente Accordo ha una durata di tre anni, salvo denuncia notificata per iscritto. L'Accordo viene rinnovato per periodi di un anno qualora, nel termine di 3 mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo di validità, nessuna delle Parti contraenti notifichi per iscritto all'altra Parte la volontà di far cessare la sua validità.
L'eventuale denuncia entrerà in vigore trascorsi tre mesi dalla data di ricevimento di una notifica in tal senso dall'altra Parte, senza recare alcun pregiudizio alle attività in corso.
Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore in seguito all'adempimento delle procedure previste al primo comma del presente articolo.
Ogni proposta di modifica sarà formulata per le vie diplomatiche.
In fede di che, i Rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Firmato a Roma, il 9 giugno 2008, in due originali, ciascuno in lingua italiana ed in lingua romena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana - Il Ministro degli Affari Esteri: Franco Frattini
Per il Governo della Romania - Il Ministro degli Affari Esteri: Lazar Comanescu