Art. 1.
1.
Il presente Accordo ha lo scopo di regolare la cooperazione tecnica e reciproca nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Art. 2.
Autorita' competenti
1.
Le autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno;
b) per il Governo della Repubblica di Angola, il Ministero dell'interno.
2.
Le Parti collaborano in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito del diritto e degli obblighi internazionali, nonche' della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.
Art. 3.
Settori di cooperazione
1.
Le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalita' nelle seguenti aree:
a) crimine organizzato transnazionale;
b) produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
c) tratta di persone e traffico illecito di migranti;
d) traffico illecito di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;
e) formazione del personale.
2.
Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi - e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.
Art. 4.
Modalita' di cooperazione
1.
Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 3 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, si impegnano a collaborare tramite:
a) lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le strutture e i contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti;
b) lo scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi collegate, nonche' sulle attivita' svolte;
c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi e le strategie di contrasto;
d) lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', con la possibilita' di concordare scambi di esperti e attivita' addestrative congiunte;
e) lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle principali tecniche di analisi;
f) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi e metodi di produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonche' delle tecniche di occultamento;
g) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;
j) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione;
k) l'elaborazione di un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione della disposizione di cui al punto precedente;
l) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'art. 5;
m) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte.
Art. 5.
Richieste di assistenza
1.
La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente.
2.
Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
3.
La richiesta di assistenza formulata o confermata ai sensi del n. 2 di questo articolo dovra' essere firmata dal responsabile dell'organismo richiedente o dal suo sostituto e convalidata con timbro dell'ente richiedente.
4.
Tutte le richieste di assistenza dovranno contenere:
a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza;
b) informazioni dettagliate sul caso;
c) lo scopo e il motivo della richiesta;
d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
5.
La cooperazione puo' anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.
Art. 6.
Rifiuto dell'assistenza
1.
L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta totalmente o in parte se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali fondamentali oppure che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente o con i propri obblighi internazionali.
2.
L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorita' competente della Parte richiesta.
3.
Qualora possibile, la Parte richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni imposte dall'Autorita' richiesta. La Parte richiedente deve rispettare le condizioni per le quali l'assistenza e' concessa.
4.
All'Autorita' competente richiedente vengono notificati per iscritto il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta e i motivi su cui si basa tale rifiuto.
Art. 7.
Esecuzione delle richieste
1.
L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. Di regola, la richiesta dovra' essere espletata entro i trenta giorni seguenti, a decorrere dalla sua ricezione.
2.
L'Autorita' competente richiedente sara' informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3.
Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' competente richiedente.
4.
L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni complementari che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
5.
L'Autorita' competente richiesta informa - al piu' presto - l'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.
Art. 8.
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti
1.
Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2.
I dati personali e, in particolare, le informazioni riservate scambiate fra le Parti, in conformita' con la legislazione interna delle Parti in materia di dati e informazioni, sono protetti in virtu' degli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali.
3.
Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi altro tipo di trattamento. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
4.
Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente ai sensi del presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non previo consenso dell'Autorita' competente che li ha forniti.
5.
A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, se la raccolta o il trattamento successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
6.
Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie ad evitare che siano utilizzati in maniera errata, comprese in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
7.
Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati trasmessi all'altra Parte o da essa ricevuti ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.
Art. 9.
Riunioni e consultazioni
1.
Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione.
2.
Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.
Art. 10.
Spese derivate dall'applicazione dell'accordo
1.
Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diverso accordo scritto; se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.
2.
Salvo diverso accordo, i costi per le riunioni e per l'alloggio sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
Art. 11.
Lingue
1.
Le autorita' competenti, nell'ambito del presente Accordo, usano il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione.
Art. 12.
Composizione delle controversie
1.
Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo sarà composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.
Art. 13.
Entrata in vigore
1.
Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta con cui ognuna delle parti comunica all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.
Art. 14.
Disposizioni finali
1.
Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque (5) anni, automaticamente rinnovabili per uguali e successivi periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi.
2.
Le Parti potranno, d'accordo tra loro, apportare al presente Accordo modifiche ed emendamenti, che saranno predisposti in protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo le procedure qui stabilite e saranno parte integrante del presente Accordo.
3.
La denuncia del presente Accordo non avra' conseguenze su nessuno dei programmi o dei progetti in corso.
4.
Le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo in buona fede.