Nel riscontrare la nota suindicata, concernente l'individuazione della Questura competente al rinnovo del permesso di soggiorno in favore di detenuti stranieri, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, l' art. 5 comma 4 del D. L.vo 286/98 detta le condizioni a cui deve essere sottoposto il rinnovo del permesso di soggiorno, che riguardano i motivi e la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio e la cui verifica deve essere effettuata dall'Autorità di P.S.
Ciò è ulteriormente confermato dal successivo comma 5 , che fissa i criteri per l'adozione di un provvedimento di rifiuto del rilascio del rinnovo del titolo.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da un cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che l'istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell'A.G. in forza del quale l'interessato è detenuto.
In sostanza, si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell'autorità di P.S.
IL DIRETTORE CENTRALE Pansa