Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti zone Polizia di Frontiera - Loro Sedi
In relazione alle disposizioni rese per l'applicazione del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 , recante attuazione della direttiva 2003/109 CE , relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la Commissione Europea è intervenuta chiarendo che il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo è di esclusiva competenza dello Stato membro nel cui territorio i cittadini dei paesi terzi abbiano soggiornato legalmente ed ininterrottamente per cinque anni; ne consegue che ai fini del relativo computo non rileva la data di adesione alla Comunità Europea da parte dei singoli Stati membri.
Al riguardo, fermo restando che il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, in virtù dell'atto di adesione dell'Unione Europea, non partecipano all'adozione della direttiva in argomento e non sono vincolati da essa, ne sono soggetti alla sua applicazione, si rende necessario procedere ad una parziale modifica delle disposizioni rese con circolare n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007 , significando che beneficiari della norma in esame sono cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di soggiornanti di lungo periodo in tutti i paesi membri, ivi compresi, quindi, gli Stati che hanno aderito all'Unione Europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007.
Alla luce di tali premesse, l'ultimo paragrafo del punto 2 della circolare con il quale è stato disposto che "Le predette disposizioni non trovano, altresì, applicazione, per il momento,nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che, come noto, hanno acquisito detto status solo il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, poiché la qualifica di lungo soggiornante, ai sensi della direttiva 2003/109/CE , si acquisisce a seguito di un soggiorno di anni cinque nel territorio di uno Stato membro", è soppresso.
Si precisa, infine, che ai sensi del"manuale pratico per le guardie di frontiera" del 6 novembre 2006 (Parte II - Sezione I punto 1.1 lettera b) sono riconosciuti validi ai fini dell'attraversamento delle frontiere, in esenzione visto, unicamente i titoli rilasciati da uno Stato Schengen.
Si confida nella puntuale e scrupolosa osservanza.
Il Direttore del servizio Pinto