Ai Sig. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sede
E' stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sulla attualità del divieto di segnalazione all'autorità degli stranieri non in regola con le norme del soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, in seguito all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 , che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull'immigrazione.
Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Questa disposizione non è stata abrogata, ne modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 ; conserva, quindi, piena vigenza.
Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5, dell'articolo 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell' articolo 365 del codice penale , a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L'obbligo di referto, com'è noto, è disciplinato in base all' articolo 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall' articolo 1, comma 16 della legge legge n. 94 , cit., attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l'assistito a procedimento penale.
Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall' art. 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94 , cit., relative all'esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l'accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richoiesta l'esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all' art. 35 cit., come espressamente previsto dall' art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 , cit., e successive modificazioni.
Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell'ambito dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile in materia.
Il Capo Dipartimento Morcone