ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI - LORO SEDI
AGLI UMC - LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIANA - PALERMO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
E p.c.: AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ROMA
Alcuni Uffici della Motorizzazione hanno segnalato a questa Direzione che sono state presentate domande di conversione di patenti di guida ecuadoriane (intestate a conducenti residenti in Italia) rinnovate sul territorio italiano da una particolare "commissione tecnica" appositamente pervenuta dall'Ecuador .
Detti Uffici hanno chiesto se nella fattispecie rappresentata fosse possibile procedere alla regolare conversione in documenti italiani.
Considerato che in merito all'argomento nulla era stato comunicato dalle competenti autorità estere, questa Direzione ha approfondito la questione in varia corrispondenza con il Ministero degli Esteri e l'Ambasciata dell'Ecuador. Quest'ultima ha chiarito con specifica Nota Verbale (nonché durante una riunione tenutasi presso questa Direzione Generale con l'Ambasciatore e il Console dell'Ecuador in Italia), che la procedura di rinnovo in esame è avvenuta da parte di due specifiche Delegazioni Mobili della competente autorità ecuadoriana.
Tali Delegazioni hanno rinnovato le patenti di guida ecuadoriane, dopo le opportune verifiche, nei periodi dal 21 ottobre al 01 novembre 2012 e dal 28 gennaio al 05 febbraio 2013.
A seguito dei chiarimenti ottenuti si ritiene che codesti Uffici possano accettare le domande di conversione di patenti ecuadoriane che siano state rinnovate nei suddetti periodi in territorio italiano.
Appare opportuno sottolineare che tale possibilità si intende limitata alle patenti di guida ecuadoriane rinnovate esclusivamente nei periodi sopra indicati e ufficialmente comunicati dalle autorità estere.
Quanto sopra espresso non comporta variazioni alle disposizioni vigenti in merito alle procedure di conversione delle patenti ecuadoriane, indicate nelle specifiche Circolari di questa Direzione.
A solo titolo di esempio si fa riferimento all'art.5 del vigente Accordo tra Ecuador e Italia, in materia di conversione di patenti di guida, in cui è previsto che possono essere convertite solo le patenti ecuadoriane conseguite prima dell'acquisizione della residenza in Italia del titolare.
Tale disposizione è ovviamente confermata, indipendentemente dall'eventuale rinnovo della patente successivamente alla data di acquisizione della residenza in Italia.
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.
IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Arch. Maurizio Vitelli