Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 20 luglio 2010, n. 12647
  Oggetto: Documenti portabili e SEDs  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:circolare:2010-07-20;12647

Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi

e, p.c. SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 - 80133 - NAPOLI

SASN Genova Via Antonio Cantore 3 - 16149 - GENOVA


 

Facendo seguito alla informativa 7656 in data 28 aprile 2010  (che si allega in copia), e all'informativa 7672 in data 29 aprile 2010  (in particolare alla Sezione scambi informatici di cui si allega l'estratto) si rappresenta quanto segue.

Documenti portabili (Portable Documents)

Sono stati pubblicati sul sito CIRCA dell'Unione Europea i documenti portabili in lingua italiana. Per quanto concerne l'assistenza sanitaria sono presenti i sottoelencati documenti portabili (allegati alla presente informativa):

- Il modello S1 che sostituisce i seguenti attestati di diritto: E106, E109, E120, E121;

- Il modello S2 che sostituisce il modello E112;

- Il modello S3 previsto dalla nuova fattispecie di cui all'art. 28 del Reg. di base che, per l'Italia, si applica esclusivamente a quanto indicato al comma 1. Si tratta di prestazioni da erogare a pensionati ex frontalieri nel loro ultimo paese di lavoro, limitatamente alla prosecuzione di cure (prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia) iniziate in tale Paese;

- Il modello DA1 (che sostituisce il modello E123);

- Il modello A1 (che sostituisce il modello E101) necessario per l'emissione del modello S1 per i lavoratori in distacco.

Si rammenta che detti formulari vengono rilasciati direttamente all'assistito; diversamente i SEDs (structured electronic documents: documenti elettronici strutturati), vengono invece scambiati tra istituzioni. Inoltre devono essere esibiti o consegnati a un funzionario dell'istituzione di sicurezza sociale dello stato estero. Fa eccezione la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (che può essere considerato un documento portabile) che è già in possesso degli assistiti italiani e, come è noto, deve essere presentata ad un prestatore di cure per l'accesso diretto alle cure sanitarie in caso di temporaneo soggiorno nei Paesi dell'Unione Europea.

Modalità di compilazione dei documenti portabili

Per quanto concerne la compilazione si pone l'attenzione, in particolare, sui modelli S1 ed S2. Relativamente al modello S1, deve essere compilato il quadro 1 con tutti i dati dell'assistito barrando, tra l'altro, il quadratino dello status, ( es.: assicurato (il lavoratore) o pensionato, ecc). Nel caso l'assistito derivi il suo diritto da una altra persona (ad esempio il familiare di un lavoratore o di un pensionato), deve essere compilato anche il quadro 3 indicando i dati di quest'ultima. Il quadro 2 non è da compilare mentre è da compilare il quadro 4 per indicare la decorrenza del diritto.

Per quanto concerne il quadro 5 (tale indicazione vale anche per la compilazione di tutti gli altri formulari) l'istituzione competente deve compilare tutti i punti (anche numeri di telefono, fax ed email).

Si evidenzia che, con riferimento al numero di identificazione dell'istituzione competente (punto 5.6), la ASL dovrà utilizzare l'indicazione prevista dalla Master Directory ( http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=ita ), che ha sostituito il CLD, pertanto bisognerà anteporre al numero di identificazione il numero 80. Quindi, ad esempio, per la ASL Belluno 050 101 dovrà essere indicato come numero di identificazione 80 050 101; in ogni caso deve essere sempre indicato obbligatoriamente il codice e la denominazione ASL - MAI la denominazione del distretto che all'estero non risulta censito e, pertanto, sull'attestato non dovrà essere presente.

Per quanto concerne il modello S2 non ci sono particolari indicazioni: il quadro 1 va compilato con tutti i dati dell'assistito; il quadro 2 riguarda le informazioni relative al tipo e al luogo delle cure e alla decorrenza dell'attestato; il quadro 3 va compilato secondo le indicazioni descritte in precedenza relativamente al modello S1.

Documenti portabili e SEDs

Ritorniamo al modello S1. Tale modello, come detto, sostituisce i previgenti attestati E106, E109, E120 ed E121; detti attestati necessitavano di una iscrizione dell'assistito presso l'istituzione estera e della notifica allo Stato competente (prevista nella parte B degli attestati della ex serie E100), ma il modello S1 non prevede la possibilità di tale notifica, in quanto è stato previsto un SED ad hoc. Cosa deve fare pertanto una ASL nel momento in cui riceve un modello S1 relativo ad esempio ad un pensionato? Come deve rispondere all'istituzione estera?

Si premette che, come già riportato nella nota informativa del 29 aprile 2010, poiché durante il periodo transitorio di 24 mesi, verranno gestiti dalle istituzioni diversi formati di documenti (documenti portabili, SEDs cartacei, formulari della serie E100), tale diversità non deve causare una perdita di diritti per i cittadini, che dovranno continuare ad essere tutelati, grazie a una cooperazione efficace tra le istituzioni. Per garantire una transizione senza ripercussioni sui cittadini che esercitano i loro diritti nell'ambito dei nuovi Regolamenti, le istituzioni ai sensi della Decisione E1 del 12 giugno 2009 devono essere guidate dai principi di buona collaborazione pragmatismo e flessibilità, accettando qualsiasi documento basato anche su un formato obsoleto, purché validamente emesso.

Pertanto la ASL, ricevendo un modello S1, potrà notificarlo allo stato estero utilizzando la parte B del modello E121 (durante il periodo transitorio), oppure utilizzare il SED S073 (notifica parte B E106, E109, E120, E121); oppure potrebbe anche porre sul fronte del modello S1 il timbro della ASL per accettazione indicando, di seguito, la data di presa in carico dell'assistito e quindi trasmetterne una copia all'istituzione estera competente.

Per quanto concerne invece, l'utilizzo da parte delle ASL dei formulari, come detto in precedenza, in questo periodo e fino al 30 aprile 2012, in linea di principio si possono continuare ad utilizzare sia i precedenti formulari della serie E100, sia, naturalmente i documenti portabili e i SEDs. Per quanto concerne i SEDs, attualmente, esiste una sola versione ufficiale (ed in via di sviluppo) in lingua inglese; per la versione in lingua italiana, è in corso la revisione linguistica di alcuni formulari; si dovrà attendere, presumibilmente, l'inizio del 2011 per avere la versione finale di tutti i formulari.

Per opportuna conoscenza si allega la versione in inglese ed in italiano di alcuni SEDs che potrebbero pervenire dalle istituzioni estere.

Numero SEDs Equivalente Serie E100
S071 ITE107 richiesta di: E106, E109, E120, E121
S072 ITParte A di: E106, E109, E120, E121
S073 ITParte B di: E106, E109, E120, E121 o parte B di: E107 se non c'è diritto
S067 ENRichiesta di: E126
S068 ENRisposta di: E126
S009 ITE107 richiesta di: E112
S010 ITE112 o parte B E107 se non c'è il diritto
S044 ENParte A 107 richiesta TEAM o certificato sostitutivo
S045 ENTEAM, o cert. sost o parte B E107 se non c'è il diritto
S016 ITE108 cambio o cancellazione E106, E109, E120, E121
S017 ITParte B E108 cancellazione E106, E109, E120, E121 E001 cambio E106, E109, E120, E121
S018 ITE108 cambio o cancellazione registrazione E106, E109, E120, E121
S019 ITParte B E108 cancellazione registrazione E106, E109, E120, E121 E001 cambio registrazione E106, E109, E120, E121

Anche per quanto concerne la risposta ai SEDs inviati dalle istituzioni estere, così come per il caso dei documenti portabili, le ASL possono utilizzare o i vecchi attestati della serie E100 o i SEDs (ancorché, al momento, in lingua inglese).

Naturalmente è necessario informare lo scrivente Ministero, nel caso non venga accettato, da parte di un istituzione estera, un formulario della serie E100 inviato dalla ASL o presentato da un nostro assistito.

Si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie; in spirito di collaborazione, per intanto, si invia la presente anche alle ASL di cui si conosce l'e-mail.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II: (Dott.ssa Francesca Basile)



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Informative - Circolare n. 7656/2010:

circolare-7656-2010 

 
- Allegato 2   -

 

Circolare n. 7672/2010:

circolare-7672-2010