AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE
ALL'ISPE'ITORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE Via Cavour, 6 - ROMA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA
ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA
ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F CASTEL S.PIETRO TERME - BO
ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale - PI
Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 , in oggetto specificato, prevede, all' art. 5 , che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
La stessa norma prevede inoltre che sono nulli gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa qualora non riportino il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.
Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il "....ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "....l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza (*).
Anche alla luce di tale finalità appare agevole rilevare come l'incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell' iscrizione stessa.
A tal fine, come indicato nel citato art. 5 a proposito dei contratti relativi alle forniture di pubblici servizi, si ritiene che anche nell'ipotesi dell'iscrizione anagrafica sia necessario utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all' art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , corredato dalle informazioni necessarie al fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione.
Al riguardo si allega il nuovo modello di dichiarazione di residenza, (già trasmesso, quale Allegato 1, unitamente alla circolare n. 9 del 27/4/2012 riguardante la disciplina sul "Cambio di residenza in tempo reale"), che i Comuni dovranno adottare, integrato con i dati necessari a dare corretta attuazione alla disposizione in esame.
Si pregano le SS.LL. di voler curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i sigg. Sindaci delle rispettive province.
(*) Nella relazione di accompagnamento dell'Atto Senato n. 1413 si legge: "l' art. 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendo anche la nullità ex Iege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. L'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti".
Il Direttore Centrale: Cinzia Torraco