Questa direzione Centrale ha richiesto all'Avvocatura Centrale, su input della Direzione Regionale della Lombardia un parere legale, sull'opportunità di impartire nuove istruzioni in materia di compatibilità con la conservazione del diritto alle indennità di disoccupazione e di mobilità dell'allontanamento del lavoratore dal luogo di residenza per brevi periodi.
Talune Sedi, infatti, eseguono controlli nei confronti di lavoratori stranieri ammessi a beneficiare delle indennità anzidette per accertare un eventuale espatrio nel corso della loro durata, come peraltro imposto da una lontana circolare del 3 ottobre 1957, n. 3-275 Prs., ed ulteriormente chiarito nel messaggio n. 931 del 27 ottobre 2003.
Le citate istruzioni conducono a comminare agli stranieri espatriati la decadenza dal diritto determinando di fatto una ingiustificata, se non proprio arbitraria, discriminazione nei loro confronti cui potrebbe ovviarsi adeguando le norme interne ad un'applicazione meno rigida della disciplina della disoccupazione involontaria, come del resto interpretata da alcuni orientamenti giurisprudenziali ed innovata dal D. Lgs. n. 297/2002 per quanto attiene all'accertamento dello stato di disoccupazione.
Il parere della Predetta avvocatura, conclude, che va, dunque, condivisa l'utilità di un chiarimento rivolto a precisare che l'espatrio non può essere di per sé assunto a motivo della perdita della tutela per la disoccupazione involontaria se non quando, per sue caratteristiche intrinseche (ad es. espatrio definitivo per rientro nel paese di origine, accettazione di un lavoro all'estero) o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta ragionevolmente di escludere una pronta disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalla lista di mobilità.
Con nota del 5.6.08 questa Direzione Centrale richiedeva ulteriori delucidazioni all'avvocatura centrale che rispondeva in data 14.7.08. Nel successivo parere l'organo legale ha precisato che la nozione di espatrio si distingue da quella di soggiorno fuori dei confini nazionali per la non breve durata della permanenza all'estero, connaturale al primo e non al secondo Alla luce delle considerazione giuridiche sopraesposte dall'Avvocatura Centrale dell'Istituto, si fornisce alla Sedi la seguente direttiva da adottare per i lavoratori che si rechino, in paesi extracomunitari non convenzionati, per brevi periodi:
- Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione e di mobilità, soggiorni per brevi periodi all'estero, nei casi previsti dal msg.n. 931/2003 ,ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (ad esempio,lutto, matrimonio), si precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni stesse, presentando idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificati medici, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).
- Nel caso in cui il lavoratore soggiorni all'estero per un breve periodo per turismo, lo stesso conserva il diritto alla prestazione di disoccupazione e di mobilità, ove tale assenza dal territorio nazionale non abbia comportato l'inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all'impiego.
- Nel caso in cui il lavoratore espatri per periodi di lunga durata, per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta di escludere una pronta disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione della liste di mobilità, decade dalla concessione della prestazione di disoccupazione e di mobilità.
Il Direttore Centrale Prestazioni a sostegno del reddito: Ruggero Golino