Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 8 agosto 2008, n. 18122
  Oggetto: Prestazioni di disoccupazione: periodi in cui il disoccupato si reca in un Paese estero. Regolamentazione comunitaria.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2008-08-08;18122


 

A seguito di quesiti posti dalle Sedi in merito alla valutazione, ai fini del computo delle prestazioni di disoccupazione non agricola e agricola e non agricola con requisiti ridotti, dei periodi in cui il disoccupato si reca in un Paese estero, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, disciplinano anche i casi in cui i soggetti in stato disoccupazione, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa in uno Paese dell'Unione europea, si rechino in un altro Paese comunitario in cerca di impiego.

Tale normativa coordina i regimi nazionali di assicurazione contro il rischio della disoccupazione, perseguendo la finalità di favorire la mobilità dei lavoratori nell'ambito dell'Unione europea.

Infatti, è stata prevista - quale misura idonea ad agevolare la ricerca di lavoro in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello in cui si è verificato il rischio della disoccupazione - l'esportabilità, per un periodo limitato di tempo e a determinate condizioni, delle prestazioni di disoccupazione.

La regolamentazione comunitaria in vigore stabilisce, in particolare, che le Istituzioni degli Stati in cui gli interessati si rechino in cerca di lavoro eroghino le prestazioni di disoccupazione, che devono essere successivamente rimborsate dall'Istituzione di ultima occupazione.

Si tratta, dunque, dell'acquisizione del diritto alla prestazione per disoccupazione in uno Stato dell'Unione europea e del successivo mantenimento del diritto nel caso in cui gli assicurati si rechino in un altro Stato comunitario in cerca di occupazione, ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 1408/71.

Pertanto, si ribadiscono le disposizioni fornite, in particolare, con le circolari nn. 2039/72, 241/87, 285/89, 99/93, 151/00 e 78/03, che disciplinano le condizioni per l'esportabilità ossia per la conservazione del diritto alla prestazione di disoccupazione in uno Stato comunitario diverso da quello competente.

2. Disoccupazione agricola e disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti.

Le disposizioni in materia di esportabilità non trovano applicazione alle prestazioni di disoccupazione agricola e di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, trattandosi di prestazioni relative ad uno stato di disoccupazione interamente decorso alla data in cui sorge il diritto e non successivo alla presentazione della domanda, che vengono liquidate a posteriori in un'unica soluzione (vedi, in particolare, circolari n. 2039 del 22 dicembre 1972 e n. 235 del 24 novembre 1988).

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, nell?anno di riferimento della prestazione, si rechi in un Paese extracomunitario non convenzionato, il periodo di assenza dall'Italia è da considerare non indennizzabile. Devono, pertanto, ritenersi applicabili alle domande di disoccupazione agricola e agricola e non agricola con requisiti ridotti le disposizioni di cui ai messaggi nn. 4431 del 27 luglio 1999 e 931 del 27 ottobre 2003.

Nel caso in cui il lavoratore si rechi in un Paese dell'Unione europea, i periodi di assenza dall'Italia, in virtù del principio di libera circolazione e di non discriminazione dei lavoratori, sono da considerare equivalenti a quelli trascorsi sul territorio nazionale e, quindi, indennizzabili per disoccupazione, semprechè non vi sia stata, ovviamente, prestazione di attività lavorativa.

Del resto, il principio di non discriminazione, come sancito all'art. 39.2 del Trattato Ce e concretizzato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, dall'art. 3.1 del regolamento n. 1408/71, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (vedi sentenze 18 gennaio 2007, causa C-332/05, Celozzi, e 21 febbraio 2008, causa C-507/06, Kloppel).


 

Il Direttore centrale Prestazioni a sostegno del reddito: Ruggero Golino