Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III - Roma
Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma
Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede
All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede
Alla Direzione Centrale per la Documentazione e Statistica - Sede
All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento I - Sede
All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma
All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che l'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma ha segnalato alcune irregolarità relativamente alle comunicazioni e all'espletamento delle pratiche connesse al decesso di cittadini polacchi residenti in Italia.
In particolare, l'autorità diplomatica lamenta la mancata o tardiva comunicazione dei decessi nonchè la sepoltura delle salme senza previa comunicazione alle autorità consolari polacche.
Al riguardo, torna utile ricordare che le norme in vigore in materia di decessi e relativi adempimenti correlati ai decessi in territorio italiano di cittadini polacchi sono regolati dalla Convenzione Consolare stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia il 9 novembre 1973 (ratificata dall'Italia con Legge n. 425 del 5 maggio 1976 ) e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
Si ricorda altresì che in materia di trasmissione degli atti dello stato civile alle autorità consolari estere in Italia, con riguardo in particolare agli atti di morte relativi a cittadini stranieri, questa Direzione Centrale con la circolare n. 5 del 12 aprile 2002 , sul cui contenuto si rimanda l'attenzione, ha disposto l'invio di detta documentazione direttamente a tali autorità per fini di semplificazione e di accelerazione di detti procedimenti.
Quanto alle criticità sollevate, una considerazione a parte meritano ovviamente i tempi e le procedure specifiche previste nei casi di morte violenta e nei casi in cui esista indizio o sospetto di reato laddove il seppellimento è subordinato agli accertamenti legali da parte dell'autorità giudiziaria e, pertanto, l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non dopo aver acquisito il nullaosta emesso dalla stessa autorità giudiziaria.
Pertanto, al di fuori di queste ipotesi, resta ferma e avvertita l'esigenza di procedere con tempestività e solerzia negli adempimenti di competenza, anche per evitare ritardi nelle notizie di decessi di cittadini stranieri in territorio italiano alle competenti autorità consolari estere, ritardi che comportano risvolti umanitari non indifferenti, considerato che in alcuni casi, come evidenziato da detto Dicastero, i familiari si sono trovati all'oscuro della morte o della sepoltura di un congiunto.
Ciò premesso, stante la delicatezza della materia di cui trattasi, confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di voler comunicare quanto sopra ai Sigg. Sindaci e di voler vigilare affinchè vengano rispettati in modo tempestivo tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Direttore Centrale Annapaola Porzio