Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE  
CIRCOLARE 2 marzo 2012, n. 21542
  OGGETTO: linee d'indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  - Accordo di integrazione.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-03-02;21542

AI SIGG.RI PREFETTI - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA


 

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2, del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179  .

Con tale disciplina anche nel nostro Paese si é voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale, l'impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

Negli Stati europei in cui è stato introdotto l'accordo in questione questo si configura come un sostanziale strumento di integrazione assumendo la fattispecie di contratto a prestazioni corrispettive: lo straniero assume l'obbligo di integrarsi nello Stato in cui dimora, attraverso la conoscenza della lingua nazionale, dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e con la frequenza di corsi di formazione ed altro, mentre lo Stato assume l'obbligo di fornirgli a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate i corsi di formazione linguistica e culturale e servizi di orientamento.

L'Accordo nel nostro Paese ha l'obiettivo primario di concorrere all'integrazione, intesa come processo dinamico e bilaterale per promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto anche dei valori sanciti dalla Costituzione italiana.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, lo straniero, che farà ingresso per la prima volta nel territorio nazionale per rimanervi almeno un anno, si impegna al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione e, nello stesso tempo lo Stato assume l'impegno di sostenere il suo processo di integrazione attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali, i centri per l'istruzione degli adulti, nonché con le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Per rendere l'Accordo di integrazione un efficace strumento a garanzia di un partecipato processo di inclusione sociale degli stranieri sono state realizzate una serie di attività.

Preliminarmente, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, si è ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad esso allegati effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue, numero di gran lunga superiore alle 8 previste dal regolamento.

I materiali tradotti saranno disponibili, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum, anch'esso tradotto nelle medesime lingue, riepilogativo del contenuto della nuova procedura. Per un'efficace fruizione della documentazione tradotta è stata pianificata una mirata azione di comunicazione, anche attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, per promuoverne una capillare informazione su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nella consapevolezza che una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche, è prevista, dalla nuova normativa, una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. In tale ambito si inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in 5 moduli di apprendimento di un'ora, tradotti nelle medesime lingue dell'Accordo.

Le Prefetture per realizzare le sessioni formative potranno concludere accordi (art. 10 Regolamento) diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università.

Con le risorse del "Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi", sono stati poi realizzati interventi di "Formazione linguistica ed educazione civica", finalizzati alla predisposizione di piani regionali e locali, che potranno assicurare un sistema integrato di erogazione di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento, e, potranno promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana.

Inoltre sono stati già accreditati alle singole Prefetture, in quota parte, fondi accantonati nell'esercizio finanziario 2011 per sostenere le spese di prima attuazione dell'Accordo di integrazione.

Nel quadro del rinnovato impegno assunto dal Governo per la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative sono state anche adottate specifiche misure operative per la gestione dell'Accordo e la realizzazione della base dati anagrafica dei sottoscrittori degli Accordi.

E' stato, infatti, predisposto un apposito sistema informatico che sarà utilizzato dalle Prefetture e che gestirà l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza, nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.

Per consentire allo straniero informazioni aggiornate sulla sua posizione é stato, altresì, predisposto un portale di accesso e consultazione diretta al sistema, previo rilascio di credenziali da parte dello Sportello Unico.

L'attività delle Prefetture, dunque, per il corrente e il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell'Accordo ed alla organizzazione e somministrazione della sessione di formazione civica.

La verifica degli accordi sarà avviata, invece, a partire dal 2014. Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, in assenza di idonea attestazione, lo straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura civica attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello Unico, utilizzando le medesime procedure già in uso per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

A tal fine, il Ministero dell'Interno, d'intesa con gli uffici del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, sta provvedendo ad aggiornare l'Accordo-quadro stipulato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per estendere le intese raggiunte in tema di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai test che dovranno essere svolti, a partire dall'anno 2014, in occasione della verifica dell'accordo.

In relazione alla gestione dei crediti, sarà cura degli Sportelli Unici attivare gli accertamenti presso il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti per quanto attiene ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale, nonché acquisire la documentazione presso le Autorità competenti per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie connesse ad illeciti amministrativi e tributari.

In tale fase gli Sportelli Unici valuteranno attentamente, anche al fine di evitare contenziosi particolarmente onerosi, tutti i profili dei comportamenti sanzionabili considerando anche la sopravvenienza di eventuali esiti favorevoli all'interessato nelle procedure di ricorso avverso le condanne penali e illeciti amministrativi.

Il Ministero dell'Interno ha già avviato intese con il Ministero della Giustizia atte a realizzare l'interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti, al completamento della quale sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL..

Va inoltre precisato che l'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello " straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno GE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento farniliare".

Nei confronti, quindi, degli stranieri che firmatari dell'Accordo di integrazione risultino - al momento di effettuare la verifica dell'Accordo - titolari di una delle tipologie sopraindicate di permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitato il diritto al ricongiungimento familiare non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con la conseguente espulsione.

Ciò premesso nei casi elencati gli Sportelli Unici non procederanno, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa, alla verifica dell'adempimento dell'accordo.

A una valutazione poi del contenuto dell'Accordo di integrazione, con particolare riferimento al sistema dei crediti e dei debiti, si potrà procedere al termine del biennio di prima applicazione del Regolamento al fine di adottare quei correttivi che possano rendere effettiva l'integrazione.

A tali fini le SS.LL, anche utilizzando le risultanze del monitoraggio dei Consigli territoriali per l'Immigrazione, potranno fornire ogni utile indicazione per adottare misure migliorative del nuovo istituto. I Consigli territoriali inoltre potranno indicare strumenti e modalità ancora pia diffuse dell'offerta per i cittadini stranieri e rappresentare come l'istituto è accolto e percepito nelle realtà locali.

La complessa procedura di attuazione dell'Accordo richiede, infatti, oltre che un forte impegno degli operatori interessati anche la consapevolezza della particolare importanza di un cammino, che investe rilevanti profili sociali e umanitari nell'ambito del quadro di diritti ed obblighi dei cittadini stranieri, in un percorso di integrazione da consolidare all'interno del tessuto sociale.

Il Dipartimento per le Libertà Civili - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno - fornirà alle SS.LL assistenza nelle fasi di attuazione dell'Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative e ogni chiarimento richiesto.

Nel ringraziare, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una piena realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO: Anna Maria Cancellieri

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE: Andrea Riccardi