Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
CIRCOLARE 22 maggio 2006, n. da assegnare
  OGGETTO: Legge 8 marzo 2006 n. 124  , recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91  , concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione:circolare:2006-05-22;nir-1

Ai sigg. Prefetti della Repubblica - Loro sedi

Al sig. Presidente della Giunta Regionale Valle d'Aosta Aosta

Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano

E, p.c.: Al sig Capo di Gabinetto dell'on.le Ministro sede

Al sig.Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie Ministero degli Affari Esteri - Roma

Al sig. Direttore Generale della Giustizia Civile Ministero della Giustizia - Roma


 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.3.2006 è stata pubblicata la legge 8 Marzo 2006, n° 124  , recante modifiche alla legge 5.2.1992 n. 91  , concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia nonché ai loro discendenti.

La normativa in esame, che ha introdotto gli articoli 17-bis   e 17-ter  nella legge 5 febbraio 1992 n. 91 , contempla il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i soggetti, ex cittadini italiani, già destinatari del diritto di opzione previsto dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947 tra l'Italia e le Nazioni associate e alleate nonché per i soggetti ex cittadini italiani che, già destinatari del diritto loro riconosciuto dal Trattato di Osimo del 10.11.1975 di trasferire la loro residenza dalla zona B alla zona A (territorio italiano), non si sono avvalsi di dette facoltà, perdendo in tal modo la cittadinanza italiana.

Analogo diritto è riconosciuto ai figli e discendenti in linea retta dei soggetti di cui sopra, purché di lingua e cultura italiana.

Pertanto, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si è convenuto quanto segue.

Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato attraverso la presentazione di apposita istanza all'Autorità comunale competente per territorio ovvero alla competente Autorità consolare italiana, nel caso di residenza all'estero dell'interessato.

I soggetti destinatari dell'art. 19 del Trattato di Pace di Parigi, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall' art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92  , allegheranno all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

3) certificato di attuale residenza;

4) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

5) certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data del 15.9.1947- data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);

6) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

7) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell'interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche,ecc.).

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell' art. 17-bis, comma 1, lett. b)  , allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6-7;

b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;

c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

I soggetti, destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell' art. 17-bis, comma 1 lett. a)  , allegheranno all'istanza di riconoscimento la seguente documentazione:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

3) certificato di residenza attuale;

4) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 ( data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

5) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

6) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art. 3 del Trattato di Osimo, allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell' art. 17-bis, comma 1 lett. b)  , i seguenti documenti:

a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopraccitati punti 4-5-6;

b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;

c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Come già previsto dalla circolare k.60.1, datata 28.9.1993, in relazione all'applicazione degli artt. 13  e 17  della legge 5 febbraio 1992 n. 91 , l'accertamento dei requisiti sopraindicati sarà effettuato da una apposita Commissione Interministeriale, istituita presso questo Dicastero e composta anche da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'Università "La Sapienza" di Roma.

L'Ufficiale dello Stato Civile ovvero l'Autorità diplomatico-consolare, competente a ricevere l'istanza, presentata ai sensi dell' art. 17-ter  della novellata legge n. 91/92  , dopo aver provveduto all'iscrizione della medesima negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia a questo Ministero, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, al fine di consentire alla Commissione Interministeriale di operare l'accertamento dei requisiti sopra richiamati.

L'Autorità Comunale o l'Autorità diplomatico-consolare che ha ricevuto la documentata istanza ne verificherà la completezza e regolarità, fornendo un proprio motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo all'interessato, dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della cittadinanza italiana, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed eventualmente della cultura italiana.

La regolarità della certificazione sarà verificata anche sotto il profilo della conformità alle norme in materia di legalizzazione.

Per le istanze presentate in Italia, l'Ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione ministeriale, ne farà annotazione in calce all'atto di nascita dell'interessato dopo averlo trascritto.

Per le istanze presentate all'estero, l'Autorità diplomatico-consolare trasmetterà copia delle medesime, unitamente alla comunicazione dell'esito dell'accertamento ministeriale, all'Ufficiale dello stato civile del Comune italiano, individuato ai sensi dell' art. 26, 1°comma  , 2°periodo del D.P.R. n. 396/2000  , che provvederà alla relativa annotazione sull'atto di nascita degli interessati ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana, in caso di accertamento positivo da parte della Commissione Interministeriale, decorre dal giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza dei Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

Il Ministero degli Affari Esteri vorrà informare del contenuto della presente le Rappresentanze diplomatiche-consolari italiane circa gli adempimenti di competenza.

Con l'occasione, si rende noto, altresì, che l' art. 28-bis della legge 23 febbraio 2006 n. 51  ha prorogato di un ulteriore quinquennio il termine previsto dall' art. 1, comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379  (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti).

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.


 

IL CAPO DIPARTIMENTO Anna Maria D'Ascenzo