Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III - Roma
Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma
Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede
All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede
Alla S.S.A.I. - Uffici della Documentazione Generale e Statistica - via Cavour, 6 - Roma
All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento I - Sede
All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma
All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
Com'è noto l' art. 19 del DPR 396/2000 prevede che gli atti formati all'estero, relativi a cittadini stranieri residenti in Italia, possano essere trascritti nei registri dello stato civile su richiesta degli interessati.
Il medesimo articolo prevede altresì che l'ufficiale dello stato civile possa rilasciare copia integrale dell'atto trascritto, sempre su richiesta degli interessati.
Con circolare MIACEL n. 2 del 26 marzo 2001 , la norma è stata interpretata nel senso di consentire una mera trascrizione riproduttiva del documento originale, al solo scopo di offrire agli stranieri residenti nel nostro paese la possibilità di ottenere dall'ufficiale dello stato civile italiano la copia di un atto che li riguarda, senza doversi rivolgere al competente organismo estero.
Di conseguenza, si è ritenuto che non fosse consentito apporre annotazioni nell'atto già trascritto. Parimenti è stato disposto che fosse possibile rilasciare solo copie integrali dell'atto trascritto e non anche certificazioni e solo su richiesta di un soggetto mensionato nell'atto stesso.
La giurisprudenza civil, nel corso degli ultimi anni, con alterne pronunce, prevalentemente sfavorevoli all'amministrazione, ha sottoposto a rilievi critici l'interpretazione ministeriale relativamente ad alcune richieste di annotazione di atti pubblici concernenti il regime patrimoniale della famiglia, ritenendo che il termine trascrizione non possa che significare l'attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge, dovendo limitarsi, al più, la funzione meramente riproduttiva alle sole trascrizioni di atti contrari all'ordine pubblico.
D'altronde, anche la prassi in materia ha evidenziato anche come l'impossibilità di effettuare annotazioni sugli atti di matrimonio trascritti ex art. 19 può comportare problemi non solo per i diretti interessati ma anche per i soggetti che con essi vengono a contatto, con riguardo per esempio alla richiesta di annotazioni di convenzioni matrimoniali per le quali l'art. 162 del codice civile prevede la non opponibilità ai terzi se non annotate a margine dell'atto di matrimonio, oppure con riguardo alle convenzioni relative alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali ex art. 30 della L. 218/95 .
A seguito di dette problematiche, si è ritenuto necessario richiedere il parere al Consiglio di Stato circa l'interpretazione da dare alla norma con riguardo alle richieste di annotazioni riguardanti le convenzioni matrimoniali per le quali l'annotazione è obbligatoriamente prevista da una norma di legge per l'efficacia pubblicistica dela convenzione stessa, consentendo l'annotazione di tali convenzioni sugli atti trascritti ex art. 19, fermo restando il regime vigente per tutti gli altri atti.
Il Consiglio di Stato, Sez. I, con decisione n. 1732 del 12 luglio 2011 ha espresso l'avviso "che la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in esame no emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio, debba ritenersi condivisibile l'impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi dell' art. 19 del DPR n. 396 del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia al fine di agevolarli nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi".
Con riguardo invece alle annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri, l'Alto Consesso ha ritenuto che in tali ipotesi, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali, tenendo conto di quanto emerso in giurisprudenza, l' art. 19 del DPR n. 396 del 2000 non precluda l'annotazione delle convenzioni matrimoniali, "ma ciò sempre e solo in chiave di agevolazione agli stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri".
Pertanto, tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato ed in applicazione dei principi di imparzialità e buon funzionamento della pubblica amministrazione, gli ufficiali di stato civile dovranno dare corso alle richieste di annotazione, sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19, degli atti inerenti i rapporti matrimoniali tra i coniugi.
Inoltre, come indicato dall'Alto Consesso, le copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione potranno essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto.
Per quanto non modificato dalla presente circolare, restano ferme le direttive di cui alla circolare MIACEL n. 2 del 26 marzo 2001.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la fattiva consueta collaborazione.
Il Direttore Centrale Giovanna Menghini