Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 15 maggio 2008, n. 2226
  Oggetto: Ingresso e soggiorno per volontariato ( Art. 27-bis  T.U. Immigrazione) e programma "Gioventù in azione".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-05-15;2226

Ai Sig. ri Prefetti Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale Valle d'Aosta Aosta


 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette l'unita nota con la quale il Ministero della Solidarietà Sociale ha fornito alcune precisazioni in relazione al programma "Gioventù in azione".

 

Il Direttore Centrale Ciclosi



ALLEGATI:  
- Annesso 1   -

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
CIRCOLARE 30 aprile 2008 ,n. 1960
  Oggetto: Ingresso e soggiorno per volontariato ( Art. 27- bis  T.U. Immigrazione) e programma "Gioventù in azione"  

Al Ministero dell'Interno:

- Ufficio legislativo

- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e asilo

- Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale dell'immigrazione e polizia delle frontiere

Al Ministero degli Affari Esteri:

- Ufficio legislativo

Direzione Generale degli Italiani all'estero e politiche migratorie Ufficio IV - Centro Visti Loro Sedi

e, p.c.: - Alla Direzione Generale dell'Immigrazione

- Alla Direzione Generale del Volontariato

- All'Agenzia Nazionale per i Giovani Sede

 

Con riguardo al tema in oggetto questo Ufficio ribadisce l'interpretazione, peraltro condivisa dalle altre amministrazioni, sostenuta nel corso della riunione tenutasi presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

L'art. 27 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotto dall' art. 1 decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 154  , non riguarda l'ingresso e il soggiorno dei volontari in Italia in attuazione del programma "Gioventù in azione".

Tale programma, infatti, già attivo da diversi anni ( vedi da ultimo la Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 , che ha confermato il programma per il periodo 2007-2013), rappresenta una normativa europea, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, speciale rispetto alla generale normativa relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri nel nostro territorio prevista nel T.U. sull'Immigrazione.

In base alla normativa generale , infatti, prima dell'introduzione dell' art. 27bis  non era consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato italiano dello straniero per svolgere attività di volontariato.

Faceva eccezione l'ingresso e il soggiorno in attuazione del richiamato programma "Gioventù in azione" alle specifiche condizioni previste nelle Decisioni europee in materia, direttamente applicabili nell'ordinamento italiano.

L' art. 27 bis  non ha inciso sulla disciplina speciale relativa a quel programma, nè avrebbe potuto, data la prevalenza delle norme europee sulle norme italiane nelle materie comunitarizzate. D'altra parte che il legislatore italiano non abbia inteso occuparsi della disciplina speciale risulta evidente dalle notevoli differenze relative ai soggetti coinvolti e ai requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero.

Sarebbe, fra l'altro, paradossale, che l'inserimento dell' art. 27 bis  , voluto allo scopo di estendere la possibilità di ingresso dello straniero per ragioni meritevoli di tutela, come lo svolgimento di attività di volontariato, si risolvesse in una limitazione dell'ingresso, in considerazione delle diverse condizioni previste nelle due discipline (si pensi solo all'età consentita per l'ingresso: 20 - 30 in base all' art. 27 bis  , 15 -28 in base all'art. 6 della Decisione del 2006 citata).

In conclusione, sulla base dei principi di specialità e di prevalenza della normativa europea sulla normativa nazionale, l'ingresso e il soggiorno dei volontari in applicazione del programma "Gioventù in azione", anche dopo l'introduzione dell' art. 27 bis  , continua a essere disciplinato dalla normativa europea, mentre la nuova normativa nazionale riguarda l'ingresso dei volontari in attuazione di programmi diversi sulla base delle convenzioni previste dal comma 2, lett. b)  della nuova disposizione e nei limiti del contingente annuale che dovrà essere determinato ai sensi del comma 1  .

Quanto al tipo di visto da adottare non vi sono ragioni, ad avviso di questo ufficio, per non proseguire nella prassi finora adottata di utilizzare il visto "MISSIONE / V", eventualente in attesa della predisposizione di un nuovo visto specifico per i volontari, da utilizzare sia per il programma "Gioventù in azione", che per i nuovi ingressi previsti dall' art. 27 bis  , da distinguere in due sottocategorie.

E' del tutto incongrua, invece, l'utilizzazione di un visto con la dicitura "lavoro subordinato / volontariato", data l'assoluta inconciliabilità concettuale tra le due definizioni.

 

Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. Giovanni Cannella